Verifica GSE incentivi onere prova natura decadenza non autotutela (TAR Lazio n. 9953 del 29.05.2026)

Principi di diritto (Massima)
In materia di incentivi alle fonti rinnovabili, la conformità dei moduli fotovoltaici alle norme tecniche richiamate dal decreto incentivante costituisce requisito essenziale per l’accesso al beneficio. L’onere di dimostrare la sussistenza di tale requisito grava interamente sul Soggetto Responsabile, non potendo configurarsi alcun dovere di surroga del Gestore dei Servizi Energetici in caso di mancata prova. La verifica che accerti la carenza originaria dei presupposti non integra un provvedimento di autotutela, ma un’attività doverosa e vincolata, con conseguente applicazione della decadenza totale o parziale. Il principio di autoresponsabilità e i doveri di collaborazione e buona fede procedimentale impediscono all’istante di trarre vantaggio da un’istruttoria incompleta.

Il Fatto

La società ricorrente, titolare di un impianto fotovoltaico di potenza pari a 999 kW ammesso agli incentivi del c.d. “Secondo Conto Energia”, impugnava gli atti del procedimento di verifica conclusosi con la decurtazione del 10% della tariffa incentivante originariamente riconosciuta. Il Gestore dei Servizi Energetici aveva rilevato che i moduli installati risultavano privi dell’etichetta recante i dati di targa e che non era stata fornita idonea documentazione attestante la conformità alle norme tecniche richieste dal decreto e dall’allegato. A fronte della documentazione integrativa e della perizia tecnica prodotte dalla società, il GSE confermava la carenza dei requisiti, applicando la salvaguardia prevista dall’art. 42, comma 4-bis, del d.lgs. n. 28/2011.

La Motivazione della Corte

Il Collegio ha preliminarmente disatteso il primo motivo di ricorso, relativo alla violazione del contraddittorio procedimentale, richiamando il consolidato principio per cui l’amministrazione non è tenuta a una puntuale confutazione analitica delle osservazioni private, essendo sufficiente che dalla motivazione si evinca che ne abbia tenuto conto.

Quanto al secondo motivo, il TAR ha escluso che i moduli installati potessero ritenersi debitamente certificati. L’art. 4, comma 4, del D.M. 19 febbraio 2007 e l’Allegato 1 impongono la conformità alle norme CEI EN, la cui attestazione documentale è requisito essenziale per l’accesso agli incentivi. Il Collegio ha richiamato il proprio precedente indirizzo, affermando che la mancata prova della sussistenza dei requisiti equivale alla loro assenza, senza che il GSE sia tenuto a effettuare autonome verifiche in sostituzione del Soggetto Responsabile, in ossequio al principio di autoresponsabilità che ispira l’intero regime incentivante.

La Corte ha inoltre escluso che la perizia tecnica prodotta potesse ricostruire, ora per allora, lo stato originale dell’impianto, valorizzando i doveri di collaborazione e buona fede codificati nell’art. 1, comma 2-bis, della legge n. 241/1990 e il principio sibi imputet.

Il terzo motivo è stato infine respinto, in quanto il provvedimento di verifica non costituisce un “ripensamento postumo” del Gestore ma l’esito di un accertamento istruttorio, non essendo configurabile l’istituto dell’autotutela in assenza di una nuova e diversa valutazione dei presupposti già esaminati in sede di ammissione. Il ricorso è stato conseguentemente respinto con condanna alle spese.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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