Elusione del giudicato e obbligo di trasmissione degli atti alla Soprintendenza (TAR Toscana n. 412 del 26.02.2026)
Principi di diritto (Massima)
Il provvedimento con cui l’amministrazione, in sede di riedizione del potere successiva a una sentenza di annullamento, archivia l’istanza di permesso di costruire in sanatoria e ordina la demolizione delle opere abusive in zona vincolata, senza trasmettere gli atti alla Soprintendenza ai sensi dell’art. 33, comma 4, d.P.R. n. 380/2001, elude il giudicato e va dichiarato nullo per violazione o elusione del medesimo ai sensi dell’art. 114, comma 4, lett. b), cod. proc. amm. Il giudice dell’ottemperanza, nel disporre l’esecuzione, può prescrivere le relative modalità e determinare il contenuto del provvedimento, ordinando all’ente di trasmettere gli atti all’autorità preposta alla tutela del vincolo entro un termine, con nomina sin d’ora del commissario ad acta per il caso di ulteriore inadempienza. Dinanzi a un duplice profilo di invalidità, il giudice deve esaminare prioritariamente la doglianza di nullità per violazione del giudicato, secondo il principio della gravità del vizio.
Il Fatto
I ricorrenti hanno agito per l’ottemperanza della sentenza del TAR Toscana n. 1415 del 23.07.2025, con la quale era stato annullato il provvedimento con cui il Comune aveva disposto l’archiviazione della richiesta di permesso di costruire in sanatoria e l’ordine di demolizione di opere abusive realizzate su immobile ubicato in zona vincolata, senza trasmettere gli atti alla Soprintendenza.
A seguito di tale pronuncia, il Comune ha adottato un nuovo provvedimento con cui ha nuovamente archiviato l’istanza e reiterato l’ordine di demolizione, sostenendo che la disciplina paesaggistica del d.P.R. n. 42/2004 prevalga su quella edilizia e che il richiamo all’art. 33, comma 4, d.P.R. n. 380/2001 fosse stato erroneamente inserito nel precedente atto. I ricorrenti hanno quindi dedotto la violazione del giudicato e, in via subordinata, l’illegittimità del provvedimento.
La Motivazione della Corte
Il Collegio ha anzitutto qualificato il ricorso come proposto in via principale per l’ottemperanza, sussistendone i presupposti, essendo la sentenza passata in giudicato per intervenuta notificazione. Ha inoltre affermato che, dinanzi a un duplice profilo di invalidità, il giudice deve indagare per primo la doglianza di nullità per violazione del giudicato, in applicazione del principio della gravità del vizio e della maggiore tutela che ne deriva al ricorrente.
Nel merito, il Tribunale ha ricostruito il contenuto del decisum: la sentenza ottemperanda aveva annullato il precedente provvedimento proprio perché il Comune non aveva mai trasmesso gli atti alla Soprintendenza né atteso il relativo pronunciamento o la formazione del silenzio, risultando carente il presupposto per radicare la competenza in capo all’ente territoriale.
Il nuovo atto, secondo il Collegio, si pone in diretto contrasto con tale statuizione. Il Comune ha motivato la riedizione del potere sostenendo la prevalenza della disciplina paesaggistica su quella sanzionatoria edilizia, ma proprio questa impostazione si traduce nella mancata attivazione del subprocedimento imposto dall’art. 33, comma 4, d.P.R. n. 380/2001. L’atto risulta pertanto elusivo-violativo del giudicato e va dichiarato nullo ai sensi dell’art. 114, comma 4, lett. b), cod. proc. amm.
La declaratoria di nullità ha assorbito le censure di annullabilità. Il Tribunale ha quindi ordinato al Comune di trasmettere gli atti alla competente Soprintendenza entro trenta giorni dalla comunicazione o notificazione della sentenza, in applicazione dell’art. 114, comma 4, lett. a) e dell’art. 34, comma 1, lett. e), cod. proc. amm. Per il caso di ulteriore inadempienza, ha nominato sin d’ora commissario ad acta il Segretario Generale dell’ente, con facoltà di delega, liquidando le spese in favore dei ricorrenti.
Nota della Redazione
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