Indennità di trasferimento per soppressione del reparto e sedi limitrofe (TAR Toscana n. 237 del 30.01.2026)

Principi di diritto (Massima)
Il trasferimento d’autorità determinato dalla soppressione o dislocazione del reparto o di una sua articolazione integra il presupposto dell’indennità di trasferimento di cui all’art. 1 della legge n. 86/2001, non rilevando in senso contrario la preventiva richiesta all’interessato di indicare le sedi di gradimento. Ai fini del comma 1-bis, introdotto dall’art. 1, co. 163, della legge n. 228/2012, per sedi limitrofe devono intendersi quelle ubicate in comuni confinanti, restando irrilevante il solo dato chilometrico. Ne consegue che l’indennità spetta quando la nuova sede sia situata in Comune non confinante, anche se distante oltre dieci chilometri.

Il Fatto

I ricorrenti, appartenenti al Corpo della Polizia penitenziaria, prestavano servizio presso la Casa circondariale di Empoli e l’Ospedale psichiatrico giudiziario di Montelupo Fiorentino. Tra il 2016 e il 2017, a seguito della dismissione di tali strutture, venivano assegnati ad altre sedi, rispettivamente a Firenze Sollicciano, Firenze Gozzini, Livorno e Massa Marittima.

Con distinte istanze PEC del novembre e dicembre 2021 chiedevano al Ministero della giustizia il riconoscimento dell’indennità di trasferimento. L’Amministrazione oppose il comma 1-bis dell’art. 1 della legge n. 86/2001, che esclude il beneficio per il personale trasferito ad altra sede limitrofa a seguito di soppressione o dislocazione dei reparti. I ricorrenti hanno quindi adito il TAR Toscana per l’accertamento del diritto e la condanna al pagamento, previa disapplicazione dei provvedimenti ostativi.

La Motivazione della Corte

Il Collegio individua due condizioni concorrenti per la spettanza dell’indennità: che il trasferimento sia disposto d’ufficio e non a domanda; che la sede di destinazione sia in Comune diverso da quello di provenienza, salva l’ipotesi di soppressione o dislocazione, in cui rileva il carattere non limitrofo della nuova sede.

Sul primo requisito, il Tribunale richiama un consolidato indirizzo del Cons. Stato e delle Sezioni Unite: il trasferimento è d’autorità quando persegue in via prioritaria l’interesse dell’amministrazione. La natura autoritativa non viene meno se l’Amministrazione ha invitato l’interessato a esprimere un gradimento, perché decisivo resta che il mutamento di sede origini da una scelta esclusiva dell’amministrazione, obbligata a ridimensionare la propria organizzazione territoriale.

Sul secondo requisito, il Collegio affronta il contrasto interpretativo sul comma 1-bis. Secondo un primo orientamento la limitrofità va letta in coerenza con il comma 1 e coincide con la confinanza comunale; secondo un diverso indirizzo rileverebbe la circoscrizione territoriale di competenza dei reparti. Il Tribunale aderisce al primo, rilevando che nell’ordinamento militare manca una qualificazione normativa delle sedi limitrofe e che il criterio della circoscrizione sarebbe praticabile solo per reparti dotati di competenza territoriale.

Ne deriva che, essendo i trasferimenti determinati dalla dismissione delle strutture di servizio, essi si configurano come trasferimenti d’autorità. Quanto alla confinanza, le circostanze allegate dai ricorrenti sono ritenute pacifiche, non essendo state specificamente contestate, e quindi utilizzabili ai sensi dell’art. 64, co. 2, cod. proc. amm.

Il ricorso viene pertanto accolto, con accertamento del diritto all’indennità e condanna dell’Amministrazione al pagamento nei termini di legge, oltre alla rifusione delle spese di lite liquidate in dispositivo.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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