Inammissibile l’accesso alla minuta della sentenza pubblicata sul PCT (TAR Umbria n. 192 del 04.05.2026)
Principi di diritto (Massima)
Gli atti di un processo civile non rientrano tra i documenti ostensibili ai sensi degli artt. 22 e 24 della legge n. 241 del 1990, poiché l’accesso è ammissibile solo con riferimento ad attività qualificabili come amministrative, quanto meno in senso oggettivo e funzionale. La nozione di attività amministrativa segna il limite dell’actio ad exhibendum, che non può rivolgersi ad atti espressivi della funzione giurisdizionale, ancorché non immediatamente collegati a provvedimenti di ius dicere, purché a questi intimamente e strumentalmente connessi. In questa prospettiva la minuta della sentenza, come ogni atto intervenuto nell’iter di emanazione della decisione, è sottratta all’accesso e la domanda che la riguardi è inammissibile.
Il Fatto
Dopo precedenti richieste di accesso, il ricorrente ha chiesto al Tribunale di Perugia copia di documentazione correlata a una sentenza con cui era stata posta in liquidazione giudiziale una società da lui difesa. In particolare, ha domandato la minuta della sentenza pubblicata sul PCT, come riportata nella sezione “eventi” del sistema telematico.
In data 24 novembre 2025 gli è stata trasmessa solo parte della documentazione. Secondo il ricorrente, anziché la minuta, il Tribunale avrebbe inviato un atto ontologicamente differente, ovvero copia della sentenza con numero di sentenza e numero cronologico, quindi un documento diverso dall’atto privo di numerazione richiesto. Da qui il ricorso per l’annullamento del silenzio o diniego parziale e per la declaratoria del diritto di accesso.
La Motivazione della Corte
Il Collegio ha arrestato il proprio esame al primo gradino logico-giuridico delle eccezioni dell’Amministrazione resistente, ossia all’inammissibilità del ricorso. Non ha ravvisato ragioni per discostarsi dall’orientamento consolidato secondo cui gli atti di un processo civile, al pari di tutti gli atti giudiziari o processuali, non sono ostensibili.
Il limite della nozione di attività amministrativa, nei cui confronti è esperibile il diritto di accesso, conduce infatti a negare la proponibilità dell’azione in relazione ad atti attinenti all’esercizio della funzione giurisdizionale. Il Tribunale richiama la giurisprudenza amministrativa che ha da tempo chiarito come la domanda sia ammissibile solo se ha ad oggetto documenti e attività qualificabili come amministrative, anche se espressi mediante atti di diritto privato.
Richiamando Cons. Stato, IV Sez., n. 4471/2004, nonché le pronunce ivi citate, il Collegio ribadisce che non è ammissibile l’accesso agli atti processuali e a quelli espressione della funzione giurisdizionale, ancorché non immediatamente collegati a provvedimenti di ius dicere, purché a questi intimamente e strumentalmente connessi. È stata così negata la proponibilità dell’actio ad exhibendum in relazione ad atti attinenti all’esercizio della funzione giurisdizionale o di altro potere dello Stato diverso da quello amministrativo.
Su questa base, il Collegio ha ritenuto non dubbio che la minuta, come qualsiasi atto intervenuto nell’iter di emanazione della sentenza, rientri nell’ambito di esclusione delineato. Ha inoltre rilevato che il ricorrente non ha svolto argomentazioni volte a confutare le eccezioni di controparte. Il ricorso è stato quindi dichiarato inammissibile, con compensazione delle spese.
Nota della Redazione
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