Ottemperanza al giudicato sulla Carta docente e penalità di mora (TAR Toscana n. 239 del 30.01.2026)

Principi di diritto (Massima)
Il giudizio di ottemperanza è esperibile quando risulta dagli atti l’inadempimento dell’Amministrazione agli obblighi di pagamento imposti da un titolo giudiziale passato in giudicato. L’art. 114 cod. proc. amm. consente al giudice amministrativo di ordinare l’esecuzione del giudicato, di fissare un termine all’Amministrazione e di nominare sin d’ora un commissario ad acta per il caso di ulteriore inerzia. Il ritardo maturato nella corresponsione delle somme dovute giustifica la condanna alla penalità di mora di cui all’art. 114, co. 4, lett. e), cod. proc. amm., commisurata agli interessi legali sulla somma complessivamente dovuta e decorrente dalla comunicazione o notificazione dell’ordine di pagamento.

Il Fatto

Con due distinte sentenze il giudice del lavoro aveva accertato il diritto di una docente a usufruire del beneficio economico di € 500,00 annui tramite la Carta elettronica per l’aggiornamento e la formazione del personale docente e aveva condannato il Ministero dell’istruzione e del merito al pagamento delle annualità omesse, oltre interessi. Entrambi i giudicati erano divenuti definitivi e i titoli erano stati notificati alla sede reale dell’Amministrazione debitrice, con decorso del termine dilatorio.

Non essendo intervenuta l’esecuzione, la creditrice ha proposto due ricorsi per l’ottemperanza, chiedendo la nomina di un commissario ad acta in caso di perdurante inadempienza e la condanna dell’Amministrazione alla penalità di mora. Il Ministero, pur regolarmente intimato mediante PEC presso l’Avvocatura distrettuale dello Stato, non si è costituito in giudizio.

La Motivazione della Corte

Il Tribunale ha preliminarmente disposto la riunione dei due ricorsi per evidenti ragioni di connessione soggettiva, essendo identiche le parti e la natura delle pretese azionate.

Nel merito, il collegio ha rilevato che non risulta dagli atti che i titoli giudiziali siano stati eseguiti. L’accertata inerzia dell’Amministrazione integra il presupposto per l’accoglimento della domanda di ottemperanza, ai sensi dell’art. 114 cod. proc. amm.

Il Tribunale ha pertanto ordinato al Ministero di dare esecuzione al giudicato entro trenta giorni dalla comunicazione o notificazione della sentenza, compiendo ogni adempimento necessario. Per il caso di ulteriore inadempienza è stato nominato sin d’ora commissario ad acta il Direttore generale dell’Ufficio centrale del bilancio del Ministero resistente, con facoltà di delega a un funzionario del medesimo Ufficio, il quale provvederà entro sessanta giorni dalla richiesta della parte interessata, decorso inutilmente il termine assegnato all’Amministrazione.

Quanto alla penalità di mora, il collegio ha ritenuto che il ritardo maturato nella corresponsione delle somme dovute ne giustifichi la condanna ai sensi dell’art. 114, co. 4, lett. e), cod. proc. amm. La penalità decorre dal giorno della comunicazione o notificazione dell’ordine di pagamento ed è commisurata agli interessi legali sulla somma complessivamente dovuta.

Le spese di giudizio, distratte in favore del procuratore antistatario, seguono la soccombenza e sono liquidate in dispositivo tenuto conto del carattere seriale e del non elevato livello di complessità della causa. Il Tribunale ha infine disposto la trasmissione della sentenza alla Procura regionale della Corte dei conti per la Toscana per le valutazioni di competenza.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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