Sospensione ex art. 100 TULPS e omissione della comunicazione di avvio (TAR Toscana n. 236 del 30.01.2026)

Principi di diritto (Massima)
La misura della sospensione dell’attività di raccolta di scommesse e con apparecchi videoterminali, adottata dal Questore ai sensi dell’art. 100 r.d. n. 773 del 1931 (T.U.L.P.S.), ha natura di misura di prevenzione, e non sanzionatoria, essendo volta a impedire, mediante la temporanea chiusura del locale, il protrarsi di una situazione di pericolosità sociale. Ai fini della sua legittimità è sufficiente la sussistenza del mero pericolo per la sicurezza pubblica, valutato in via ampiamente discrezionale e sulla base di un giudizio probabilistico, con sindacato limitato alla manifesta irragionevolezza. La comunicazione di avvio del procedimento ex art. 7 della legge n. 241 del 1990 può essere omessa quando il provvedimento rappresenta le particolari esigenze di celerità, qualificate dal pericolo di compromissione dell’ordine pubblico che connota la misura preventiva.

Il Fatto

Il ricorrente, in proprio e nella qualità di legale rappresentante di una società, ha impugnato il provvedimento con cui il Questore di Arezzo ha disposto la sospensione per quindici giorni dell’attività di raccolta di scommesse e con apparecchi videoterminali esercitata presso un locale nel Comune di Arezzo. La misura si fondava su molteplici controlli di polizia, dai quali era emersa la presenza abituale di persone gravate da precedenti penali e di polizia e il verificarsi di due episodi di rissa nei medesimi locali.

Con un secondo ricorso il ricorrente ha impugnato un ulteriore provvedimento del Questore, che aveva disposto una nuova sospensione di quindici giorni. In entrambi i giudizi si è costituito il Ministero dell’Interno, chiedendo il rigetto. I ricorsi sono stati riuniti e decisi con un’unica sentenza.

La Motivazione della Corte

Il TAR ha respinto entrambi i ricorsi, ritenendoli infondati previa riunione per connessione soggettiva e parzialmente oggettiva. Quanto al primo ricorso, il Collegio ha osservato che, dopo la comunicazione di avvio, il ricorrente si era limitato a depositare osservazioni con cui dava atto di aver conferito incarico a un consulente, senza contestare gli esiti delle verifiche dell’Autorità di Pubblica Sicurezza.

Dirimente è risultata l’incontestata frequentazione del locale da parte di soggetti pregiudicati e il verificarsi di due risse. Il TAR ha inoltre rilevato che l’Amministrazione non era tenuta a valorizzare le misure virtuose asseritamente adottate dal gestore, mancando uno specifico accordo sottoscritto dal Prefetto e dalle organizzazioni rappresentative degli esercenti, come richiesto dalla circolare del Capo della Polizia del 17.7.2019. Nel caso di specie difettava, altresì, il personale iscritto nel decreto prefettizio di cui al D.M. 6 ottobre 2009.

Il Collegio ha richiamato il consolidato orientamento secondo cui l’art. 100 T.U.L.P.S. attribuisce al Questore il potere di sospendere la licenza di un esercizio che sia abituale ritrovo di persone pregiudicate o pericolose o che costituisca pericolo per l’ordine pubblico. La misura, inquadrata tra i provvedimenti di prevenzione, non ha natura sanzionatoria ed è adottabile sulla base di un giudizio probabilistico in situazioni di pericolo, essendo sufficiente il mero pericolo per la sicurezza pubblica, anche a prescindere da ogni responsabilità dell’esercente.

Quanto al secondo ricorso, il TAR ha ritenuto il provvedimento adeguatamente motivato in ragione di un numero considerevole di controlli che avevano accertato, in cinque episodi e nell’arco di due mesi, il persistere della frequentazione del locale da parte di soggetti gravati da precedenti. Malgrado un analogo provvedimento emesso solo tre mesi prima, la situazione era rimasta immutata.

Il Collegio ha infine escluso la fondatezza della dedotta violazione dell’art. 7 della legge n. 241 del 1990, richiamando l’orientamento per cui la comunicazione di avvio può essere omessa quando il provvedimento rappresenta le particolari esigenze di celerità, qualificate dal pericolo di compromissione dell’ordine pubblico. Le spese sono state compensate tra le parti.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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