Esclusione dalle GPS illegittima se il titolo estero è già in possesso dell’Amministrazione (TAR Lazio n. 11415/2026)
Principi di diritto (Massima)
In tema di procedure di aggiornamento delle graduatorie provinciali per le supplenze (GPS), è illegittima l’esclusione del candidato che abbia omesso di allegare il titolo di studio conseguito all’estero, qualora per tale titolo sia già stata presentata domanda di riconoscimento alla medesima Amministrazione. L’acquisizione d’ufficio dei documenti, ex art. 18, comma 2, della legge n. 241/1990 e art. 43 del D.P.R. n. 445/2000, impone all’ufficio procedente di reperire direttamente il titolo già nella propria disponibilità, senza onerare l’interessato di una produzione documentale e senza farne derivare conseguenze espulsive.
Il Fatto
Un docente presentava domanda per l’inserimento nella I fascia delle GPS per la provincia di Sassari (biennio 2024/2026), dichiarando come titolo di accesso una specializzazione sul sostegno conseguita in Spagna. Poco prima aveva già inoltrato al Ministero dell’Istruzione e del Merito istanza di riconoscimento del medesimo titolo estero. L’Ufficio Scolastico Regionale, applicando l’art. 7, comma 12, dell’O.M. n. 88/2024, disponeva l’esclusione per mancata allegazione del titolo, con conseguente cancellazione dalla graduatoria. Il docente impugnava gli atti, deducendo la violazione degli obblighi di semplificazione amministrativa e l’illegittimità della norma ministeriale.
La Motivazione della Corte
Il TAR Lazio, richiamando il proprio precedente della sentenza n. 12884 del 30 giugno 2025, ha accolto il ricorso valorizzando il principio dell’acquisizione d’ufficio di cui all’art. 18, comma 2, della legge n. 241/1990. Tale disposizione impone all’Amministrazione di acquisire direttamente i documenti necessari per l’istruttoria quando questi siano già in possesso della stessa o di altre pubbliche amministrazioni. In applicazione dell’art. 43 del D.P.R. n. 445/2000, l’interessato può essere onerato solo della indicazione degli elementi per il reperimento dei dati, mai della produzione di un titolo già trasmesso.
Nel caso di specie, il titolo estero risultava già nella disponibilità dell’entità ministeriale, essendo stato oggetto di una specifica domanda di riconoscimento presentata in data coeva o anteriore all’istanza di inserimento in graduatoria. L’ufficio scolastico territoriale, quale articolazione periferica del Ministero, avrebbe dovuto, pertanto, acquisire d’ufficio il documento, senza addossare al candidato l’onere di una nuova produzione e senza fargli subire alcuna sanzione espulsiva.
La mancata allegazione del titolo estero, quindi, non poteva legittimare l’esclusione dalle GPS, configurandosi la clausola dell’O.M. n. 88/2024, nella parte in cui impone la produzione di copia del titolo conseguito all’estero, come illegittima per contrasto con i richiamati principi di semplificazione. Il Collegio ha precisato che la conseguenza espulsiva sarebbe comunque sproporzionata, considerato che l’Amministrazione era già nelle condizioni di verificare la sussistenza del requisito tramite i propri archivi.
Il ricorso è stato conseguentemente accolto, con annullamento degli atti impugnati nei limiti dell’interesse azionato e condanna del Ministero alla rifusione delle spese di lite.
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Nota della Redazione
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