Condono edilizio e parere vincolante dell’autorità preposta al vincolo (TAR Toscana n. 85 del 14.01.2026)
Principi di diritto (Massima)
Nel procedimento di rilascio del titolo edilizio in sanatoria per opere eseguite su immobili sottoposti a vincolo, il parere dell’amministrazione preposta alla tutela del vincolo è obbligatorio e vincolante ai sensi dell’art. 32, comma 1, legge n. 47/1985, con la conseguenza che il Comune non può definire l’istanza di condono mediante un provvedimento di diniego senza la sua preventiva acquisizione. L’inutile decorso del termine di centottanta giorni dalla richiesta integra un mero silenzio-inadempimento, privo di valenza provvedimentale, non un silenzio-rigetto: l’autorità conserva il potere di provvedere e il richiedente può azionare i rimedi avverso il silenzio. Il diniego adottato in carenza del parere è illegittimo per violazione del principio di completezza dell’istruttoria, salvo il riesercizio del potere una volta acquisito il provvedimento conclusivo del sub-procedimento.
Il Fatto
Il ricorrente ha impugnato il provvedimento con cui il Comune ha respinto l’istanza di condono edilizio presentata per un box auto di sua proprietà, realizzato in un’area ricadente nella fascia di rispetto ferroviaria disciplinata dall’art. 49 d.P.R. n. 753/1980. Il diniego si fondava sulla mancata acquisizione della documentazione relativa all’autorizzazione in deroga al vincolo.
Il ricorrente ha dedotto la violazione degli artt. 32 e 35 legge n. 47/1985, lamentando che il Comune non aveva acquisito il parere obbligatorio dell’amministrazione preposta alla tutela del vincolo, non aveva correttamente istruito il procedimento di deroga e non aveva considerato la disparità di trattamento rispetto ad altri manufatti della stessa zona sanati favorevolmente. Il Comune si è costituito resistendo.
La Motivazione della Corte
Il Collegio muove dall’art. 32, comma 1, legge n. 47/1985, nella versione ratione temporis applicabile, che subordina il rilascio del titolo in sanatoria per immobili vincolati al parere favorevole delle amministrazioni preposte alla tutela del vincolo. Il richiamato Consiglio di Stato, parere n. 1319 del 2020 ha qualificato il silenzio su tale parere come silenzio-rifiuto di mera valenza comportamentale.
Da tale lettura derivano i corollari richiamati dal TAR. Il termine di 180 giorni è termine di conclusione del sub-procedimento; il suo inutile decorso non consuma il potere dell’autorità, che resta titolare della competenza; il Comune non può chiudere il procedimento di condono senza il parere vincolante. Il Collegio valorizza la lettura storica della norma, che ha visto succedersi un silenzio-rigetto, poi un silenzio-accoglimento, e infine la qualificazione come silenzio-rifiuto ad opera del d.l. n. 269/2003.
Il TAR richiama inoltre l’art. 6, comma 1, lett. b), legge n. 241/1990, che impone al responsabile del procedimento di accertare d’ufficio i fatti, e l’art. 4.2 della circolare ministeriale n. 3357 del 30 luglio 1985, secondo cui il parere è per il Comune obbligatorio e vincolante. Su di esso grava l’obbligo di non definire le istanze di condono in mancanza del provvedimento espresso conclusivo del sub-procedimento.
Nel caso concreto il ricorrente ha depositato la richiesta di autorizzazione in deroga rivolta a RFI, sicché l’istante non ha dato causa alla carenza documentale posta a fondamento del diniego. Il ricorso è pertanto accolto, con annullamento del diniego impugnato e salvezza del riesercizio del potere una volta acquisito il provvedimento di RFI conclusivo del sub-procedimento di deroga alla fascia di rispetto ferroviaria. Le spese sono integralmente compensate.
Nota della Redazione
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