Ottemperanza e cessazione della materia del contendere per adempimento sopravvenuto: soccombenza virtuale e condanna alle spese (TAR Lombardia n. 3469 del 30.06.2026)
Principi di diritto (Massima)
Nel giudizio di ottemperanza, l’adempimento dell’Amministrazione intervenuto dopo la scadenza del termine dilatorio di centoventi giorni di cui all’art. 14 del d.l. n. 669/1996, convertito in legge n. 30/1997, e solo a seguito della proposizione del ricorso, non preclude la declaratoria di cessazione della materia del contendere ai sensi dell’art. 34, comma 5, cod. proc. amm., ma determina l’accertamento della soccombenza virtuale dell’Amministrazione stessa. Tale accertamento legittima la condanna alle spese di lite, comprensive degli accessori di legge e del rimborso del contributo unificato, con distrazione in favore del procuratore antistatario.
Il Fatto
La ricorrente, docente, aveva ottenuto dal Tribunale di Busto Arsizio, Sezione Lavoro, una sentenza, passata in giudicato, che riconosceva il suo diritto all’accredito del beneficio della carta del docente. A fronte dell’inerzia dell’Amministrazione, la ricorrente aveva notificato la sentenza e, decorso infruttuosamente il termine dilatorio di centoventi giorni, aveva proposto ricorso per l’esatta e integrale esecuzione del giudicato dinanzi al TAR Lombardia. Solo successivamente all’iscrizione a ruolo del giudizio di ottemperanza, il Ministero dell’Istruzione e del Merito aveva provveduto ad accreditare la somma dovuta, come comunicato dall’Ambito Territoriale competente. La ricorrente, costituitasi, aveva insistito per la declaratoria di cessazione della materia del contendere e per la condanna dell’Amministrazione alla rifusione delle spese di lite, atteso che l’adempimento era avvenuto esclusivamente a seguito della proposizione del ricorso.
La Motivazione della Corte
Il Collegio ha preso atto della documentata dichiarazione della parte ricorrente, dalla quale emergeva che l’Amministrazione aveva provveduto all’accredito della somma riconosciuta in data successiva all’instaurazione del giudizio di ottemperanza. Ha pertanto dichiarato la cessazione della materia del contendere, ai sensi dell’art. 34, comma 5, cod. proc. amm., venendo meno la necessità di una pronuncia sull’an del diritto all’esecuzione.
Quanto alla domanda di accertamento della soccombenza virtuale, il TAR ha rilevato che la sentenza azionata in ottemperanza, passata in giudicato, era stata ritualmente notificata al Ministero. Ciononostante, l’Amministrazione aveva riconosciuto il bene della vita soltanto dopo la scadenza del termine dilatorio di centoventi giorni previsto dall’art. 14 del d.l. n. 669/1996, convertito in legge n. 30/1997, costringendo la ricorrente ad agire in ottemperanza. L’adempimento, infatti, era intervenuto solo nel corso del giudizio, a seguito della proposizione del ricorso, che aveva costituito lo strumento causale determinante ai fini dell’esecuzione.
Il Collegio ha, quindi, accertato la fondatezza della pretesa azionata con il giudizio di ottemperanza e la soccombenza virtuale del Ministero, condannandolo alla rifusione delle spese di lite, liquidate in euro 800,00, oltre accessori di legge e rimborso del contributo unificato, con distrazione in favore del procuratore antistatario.
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Nota della Redazione
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