Inottemperanza al giudicato: termine di 120 giorni e commissario ad acta (TAR Lombardia n. 4316 del 30.12.2025)
Principi di diritto (Massima)
Nel giudizio di ottemperanza, il decorso del termine dilatorio di 120 giorni previsto dall’art. 14 del d.l. n. 669/1996, convertito dalla legge n. 30/1997, senza che l’amministrazione abbia effettuato pagamenti neppure parziali, integra l’inottemperanza al giudicato. Il giudice amministrativo assegna quindi all’amministrazione un nuovo termine di 120 giorni dalla pubblicazione della sentenza e, per il caso di ulteriore inadempimento, nomina sin d’ora il commissario ad acta. La richiesta di penalità di mora ex art. 114, comma 4, lett. e), c.p.a. va respinta quando l’esiguità del debito la rende eccessivamente afflittiva, secondo la valutazione in concreto richiesta dall’Adunanza Plenaria n. 15 del 2014.
Il Fatto
Il giudice del lavoro aveva condannato il Ministero convenuto a erogare in favore della ricorrente il beneficio economico di euro 500,00 annui tramite la “carta elettronica” prevista dall’art. 1, comma 121, legge n. 107/2015, per gli anni scolastici dal 2019/20 al 2023/24. La sentenza, passata in giudicato, era stata notificata al Ministero, che non aveva dato alcun seguito all’obbligo di pagamento.
Decorso inutilmente il termine dilatorio di 120 giorni, la ricorrente ha proposto ricorso per l’ottemperanza, chiedendo l’erogazione della somma complessiva di euro 2.500,00, la nomina di un commissario ad acta in caso di perdurante inadempimento e la condanna dell’amministrazione alle spese, con distrazione in favore dei difensori antistatari.
La Motivazione della Corte
Il Collegio muove dalla verifica del titolo: la sentenza è passata in giudicato ed è stata ritualmente notificata. Rispetto ad essa è decorso il termine dilatorio di 120 giorni per il pagamento stabilito dall’art. 14 del d.l. n. 669/1996, convertito dalla legge n. 30/1997.
La documentazione in atti e le dichiarazioni della parte ricorrente dimostrano che l’amministrazione non ha effettuato pagamenti neppure parziali. Il Ministero, costituitosi con memoria di stile, non ha formulato deduzioni né ha indicato l’andamento della procedura. Il credito, pertanto, non risulta contestato nell’an né nel quantum.
Su queste basi il ricorso è accolto e viene dichiarata l’inottemperanza del Ministero intimato. All’amministrazione resistente è assegnato il termine di 120 giorni dalla pubblicazione della sentenza per effettuare integralmente i pagamenti dovuti. In caso di inutile decorso, è nominato sin d’ora commissario ad acta il Ragioniere Generale dello Stato, con facoltà di delega, il quale, entro sessanta giorni dalla comunicazione dell’inottemperanza, darà corso al pagamento a carico e spese dell’amministrazione inadempiente, inviando poi una relazione sugli adempimenti realizzati.
Il Collegio respinge invece la domanda di condanna al pagamento di un’ulteriore somma ai sensi dell’art. 114, comma 4, lett. e), c.p.a. La norma esclude la penalità di mora quando essa risulti “manifestamente iniqua” o sussistano “altre ragioni ostative”, da valutare in concreto. Richiamando l’Adunanza Plenaria del Consiglio di Stato n. 15 del 2014, il Tribunale considera rilevanti le difficoltà connesse ai vincoli normativi e di bilancio e allo stato della finanza pubblica, nonché l’esiguità del debito, che rende l’invocata penalità eccessivamente afflittiva.
Le spese seguono la soccombenza e sono liquidate in euro 800,00, oltre accessori di legge, secondo i criteri indicati dalle pronunce del Consiglio di Stato richiamate in decisione, con distrazione in favore dei difensori del ricorrente dichiaratisi antistatari.
Nota della Redazione
Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.