Ottemperanza al giudicato e carta del docente: decorrenza del termine senza forma esecutiva (TAR Lombardia n. 3959 del 27.07.2026)
Principi di diritto (Massima)
Il termine di 120 giorni previsto dall’art. 14 d.l. n. 669/1996 per la proposizione del ricorso per l’ottemperanza decorre dalla notifica del titolo esecutivo, ossia dalla sentenza dotata di attestazione di conformità, e non richiede la spedizione in forma esecutiva, non più necessaria dopo le modifiche introdotte dalla cd. Legge Cartabia all’art. 475 cod. proc. civ.. La condanna dell’amministrazione al pagamento di una somma di denaro ai sensi dell’art. 114, comma 4, lett. e), cod. proc. amm. può essere esclusa quando risulti manifestamente iniqua, in relazione alla natura e misura del debito, e finisca per risolversi in una locupletazione a favore del creditore.
Il Fatto
Con sentenza del giudice ordinario, prodotta come copia informatica con asseverazione di conformità e notificata al Ministero, l’amministrazione era stata condannata a riconoscere al ricorrente il diritto all’accredito sulla carta del docente dell’importo di euro 500 annui per gli anni scolastici dal 2020/2021 al 2022/2023. Sul titolo si era formato il giudicato, ma il Ministero non aveva provveduto all’accredito. Il ricorrente ha quindi proposto ricorso per l’ottemperanza dinanzi al TAR, lamentando l’inerzia dell’amministrazione.
La Motivazione della Corte
Il TAR ha preliminarmente verificato la procedibilità del ricorso, ritenendo decorso il termine di 120 giorni previsto dall’art. 14 d.l. n. 669/1996. La norma, nel riferirsi al “titolo esecutivo”, individua l’atto che attribuisce un diritto certo, liquido ed esigibile ai sensi dell’art. 474 cod. proc. civ., concetto distinto dalla spedizione in forma esecutiva, requisito non più necessario dopo la riforma Cartabia. Il termine decorre quindi dalla notifica della sentenza munita di attestazione di conformità, come nel caso di specie, avvenuta il 10 giugno 2024.
Nel merito, il ricorso è stato accolto, non essendo stata eseguita la porzione di giudicato relativa all’accredito sulla carta del docente. Il Collegio ha dichiarato l’obbligo dell’amministrazione di dare integrale esecuzione alla sentenza entro novanta giorni dalla notificazione o comunicazione della decisione, nominando sin d’ora, per il caso di perdurante inerzia, un commissario ad acta nella persona del Direttore della Ragioneria territoriale dello Stato di Milano, Monza e Brianza, senza compenso in quanto l’attività rientra nei compiti istituzionali.
È stata invece respinta la domanda di condanna al pagamento di una somma di denaro ex art. 114, comma 4, lett. e), cod. proc. amm., ritenuta manifestamente iniqua in relazione alla natura e misura del debito, tale da risolversi in una locupletazione. Il Collegio ha richiamato l’Adunanza Plenaria n. 15 del 25 giugno 2014, che esclude l’uso delle astreintes quando sussistano ragioni ostative legate alle peculiari condizioni del debitore pubblico e all’esigenza di evitare sanzioni troppo afflittive. Le spese sono state compensate in ragione dell’incompletezza della domanda e dell’attività istruttoria disposta.
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Nota della Redazione
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