Condono edilizio parere vincolante autorità del vincolo e istruttoria completa (TAR Toscana n. 86 del 14.01.2026)

Principi di diritto (Massima)
Il procedimento di condono edilizio di opere eseguite su immobili sottoposti a vincolo non può essere concluso dal Comune senza la preventiva acquisizione del parere dell’amministrazione preposta alla tutela del vincolo, di natura obbligatoria e vincolante ai sensi dell’art. 32, comma 1, legge n. 47/1985. L’inutile decorso del termine di centottanta giorni per la sua formulazione non consuma il potere dell’autorità competente e integra un mero silenzio inadempimento, azionabile secondo gli artt. 31 e 117 cod. proc. amm. Il diniego adottato in assenza di tale parere è illegittimo per violazione del principio di completezza dell’istruttoria, anche quando l’istante abbia documentato di aver attivato il sub procedimento di deroga.

Il Fatto

La ricorrente ha impugnato il diniego n. 2082/2021 del 22.09.2021 con cui il Comune ha respinto l’istanza di condono presentata nel 1985 per un box auto realizzato in fascia di rispetto ferroviaria, disciplinata dall’art. 49 d.P.R. n. 753/1980. Il manufatto è situato a distanza inferiore a trenta metri dal limite della zona di occupazione della rotaia.

Il provvedimento di rigetto si fondava sulla ritenuta carenza della documentazione necessaria al rilascio dell’autorizzazione in deroga. La ricorrente ha contestato la legittimità del diniego per omessa acquisizione del parere obbligatorio dell’amministrazione preposta al vincolo, per difetto di istruttoria e motivazione e per disparità di trattamento rispetto ad altri manufatti della stessa zona sanati favorevolmente.

La Motivazione della Corte

Il Collegio muove dall’art. 32, comma 1, legge n. 47/1985, nella versione applicabile ratione temporis, che subordina il rilascio del titolo in sanatoria per opere su immobili vincolati al parere favorevole delle amministrazioni preposte alla tutela del vincolo. Decorso il termine di centottanta giorni, il richiedente può impugnare il silenzio-rifiuto.

Il Tribunale qualifica tale evenienza come silenzio comportamentale, privo di valenza provvedimentale. La conclusione è confortata dalla lettera della norma, che consente di insorgere contro l’inerzia dell’amministrazione, e dal criterio dell’art. 2, comma 1, legge n. 241/1990, che impone la conclusione del procedimento con provvedimento espresso. La lettura storica della disposizione conferma l’esito: la previsione originaria del parere reso in senso negativo e la successiva introduzione del silenzio-accoglimento dimostrano che la riformulazione come silenzio-rifiuto ha escluso la natura provvedimentale dell’inerzia. Il Collegio richiama sul punto il parere del Consiglio di Stato n. 1319 del 2020.

Ne derivano alcuni corollari. L’inutile decorso del termine non comporta la consumazione del potere dell’autorità competente. Non è esclusa la legittimazione del Comune ad azionare i rimedi contro il silenzio inadempimento di altra amministrazione. Soprattutto, il Comune non può chiudere il procedimento di condono senza la preventiva acquisizione del parere, stante la sua natura vincolante.

Il procedimento di condono, pur disciplinato da un sistema di disposizioni eccezionali, resta soggetto al principio di completezza dell’istruttoria declinato dall’art. 6, comma 1, lett. b), legge n. 241/1990. La lettura è avvalorata dalla circolare del Ministero dei Lavori Pubblici del 30 luglio 1985, secondo cui il parere è obbligatorio e vincolante e ricade sul Comune la responsabilità del rilascio in conformità a tutti i pareri necessari.

Nel caso concreto la ricorrente ha depositato la comunicazione di aver presentato agli uffici competenti, in data 26.04.2004, la domanda di autorizzazione ai sensi dell’art. 60 d.P.R. n. 753/1980. Ella non ha dunque dato causa alla carenza documentale posta a fondamento del diniego. Il ricorso è pertanto accolto, salvo il riesercizio del potere una volta acquisito il provvedimento conclusivo del sub procedimento di deroga alla fascia di rispetto ferroviaria.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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