Nullità del nulla osta per motivazione assente sul riscontro del datore (TAR Veneto n. 422 del 18.02.2026)

Principi di diritto (Massima)
In materia di revoca dei nulla osta al lavoro subordinato, la motivazione del provvedimento finale non deve contenere un’analitica confutazione delle osservazioni procedimentali, essendo sufficiente che da essa emerga che l’amministrazione ne abbia tenuto conto nel loro complesso. Tuttavia, è illegittimo per difetto di motivazione il provvedimento che, riproducendo identica formula per una pluralità di posizioni, non consenta di comprendere per quali ragioni il riscontro documentato offerto dal datore di lavoro in ordine alla capacità economica sia insufficiente a superare i rilievi dell’Ispettorato territoriale del lavoro. Il giudice amministrativo non può accertare nel merito i presupposti del rilascio dei nulla osta, poiché si tratta di attività discrezionale che implica adempimenti istruttori riservati all’amministrazione.

Il Fatto

La società ricorrente aveva ottenuto dalla Prefettura numerosi nulla osta al lavoro subordinato per lavoratori extracomunitari, nell’ambito del cd. decreto flussi per l’anno 2023. In data 30 giugno 2025 riceveva settantadue comunicazioni di avvio del procedimento di revoca, fondate sul parere ostativo dell’Ispettorato territoriale del lavoro, secondo cui la documentazione allegata all’istanza non era completa ai fini istruttori.

La società riscontrava la richiesta il 4 luglio 2025, depositando il bilancio e illustrando il calcolo di sostenibilità, e rinunciava al nulla osta per due lavoratori. Con i provvedimenti del 10 settembre 2025 la Prefettura revocava i nulla osta, rilevando che le osservazioni non erano idonee a superare i motivi ostativi. La società impugnava dinanzi al TAR Veneto, deducendo la violazione dell’art. 10-bis della legge n. 241/1990 e il difetto di motivazione.

La Motivazione della Corte

In via preliminare il Collegio ha ritenuto ammissibile il ricorso cumulativo avverso i sessantuno provvedimenti, trattandosi di atti adottati all’esito di procedimenti sovrapponibili, gestiti congiuntamente, motivati sulle medesime ragioni e diretti alla stessa società. Il riferimento è al tradizionale orientamento per cui l’ammissibilità richiede che i provvedimenti siano riferibili al medesimo procedimento e colpiti da vizi identici, non residuando margini di differenziata valutazione.

Nel merito, il Collegio ha disatteso l’eccezione difensiva dell’amministrazione secondo cui la revoca sarebbe giustificata dal DURC negativo in pendenza del procedimento. Tale motivazione non compare nei provvedimenti impugnati e non può essere integrata in giudizio, in applicazione del divieto di integrazione della motivazione attraverso gli atti processuali.

È stata invece respinta la censura volta a soddisfare l’interesse finale, con cui la ricorrente assumeva di aver dimostrato il possesso della capacità economica per il rilascio dei nulla osta. Il Collegio ha osservato che tale accertamento non consiste in attività vincolata, ma comporta esercizio di discrezionalità amministrativa e adempimenti istruttori. L’art. 34, comma 1, lett. c), ultimo periodo, cod. proc. amm. consente la condanna al rilascio solo quando non residuino margini di discrezionalità né istruttoria da compiere.

È risultata invece fondata la censura di difetto di motivazione, che soddisfa l’interesse strumentale alla riedizione del procedimento. Dall’identica motivazione di ciascun provvedimento non emerge per quali ragioni il pur articolato e documentato riscontro della società fosse insufficiente a dimostrare il possesso della capacità economica richiesta ai fini del rilascio dei nulla osta. Il ricorso è stato quindi accolto, con annullamento e condanna dell’amministrazione alle spese, ferme restando le ulteriori valutazioni sulla sussistenza dei presupposti per il rilascio.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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