Soppressione passaggio a livello e opere sostitutive tra discrezionalità e sicurezza (TAR Veneto n. 421 del 18.02.2026)

Principi di diritto (Massima)
La soppressione di un passaggio a livello costituisce espressione di ampia discrezionalità amministrativa, giustificata da esigenze di sicurezza della circolazione ferroviaria e stradale che prevalgono sull’interesse del privato a una viabilità più breve. L’art. 1 della legge n. 354/1998 non impone l’approntamento di infrastrutture sostitutive identiche a quella soppressa, né subordina l’intervento al ricorrere di tutti i criteri di priorità ivi elencati, che restano criteri orientativi della programmazione generale. La chiusura al transito disposta con ordinanza sindacale, in quanto atto preliminare strumentale all’erogazione del contributo e all’avvio della progettazione delle opere sostitutive, si distingue dalla soppressione definitiva del passaggio a livello. Sui provvedimenti di pianificazione e programmazione, nonché sugli atti amministrativi generali in materia di viabilità, non sussiste l’obbligo di comunicazione di avvio del procedimento ai sensi dell’art. 13 della legge n. 241/1990.

Il Fatto

Un imprenditore agricolo, in proprio e quale legale rappresentante di una società agricola semplice, ha impugnato dinanzi al TAR Veneto i provvedimenti con cui il Comune di Carbonera, la Regione del Veneto e RFI hanno disposto la soppressione del passaggio a livello lungo la linea ferroviaria Treviso-Portogruaro, in corrispondenza di una strada vicinale.

Il ricorrente ha dedotto che la chiusura ha diviso in due porzioni l’azienda agricola, rendendo necessari percorsi alternativi più lunghi e disagevoli, e che la soppressione è avvenuta senza la realizzazione di opere sostitutive idonee al transito dei mezzi agricoli. Ha proposto otto motivi, poi riproposti con motivi aggiunti contro gli ulteriori atti comunali e regionali. I resistenti hanno eccepito profili in rito e nel merito.

La Motivazione della Corte

Il Collegio ha ritenuto di poter prescindere dall’esame delle eccezioni in rito, decidendo la controversia nel merito per la complessiva infondatezza delle censure. Quanto alla mancata comunicazione di avvio, ha richiamato l’art. 13 della legge n. 241/1990, escludendo l’obbligo per gli atti di pianificazione e programmazione e per gli atti amministrativi generali che regolano la viabilità, privi di effetti diretti e immediati su soggetti specificamente individuati.

Ha poi escluso che le memorie del privato richiedessero una confutazione analitica, essendo sufficiente che emerga con determinazione la motivazione complessivamente resa a sostegno del provvedimento, secondo l’insegnamento del Cons. Stato n. 5323 del 2025. Nel caso concreto, le amministrazioni hanno dato conto della prevalenza delle esigenze di sicurezza sull’interesse privato a una viabilità più breve.

Il Collegio ha respinto la censura sulla mancata realizzazione di opere sostitutive, osservando che l’art. 1 della legge n. 354/1998 non impone infrastrutture identiche a quella soppressa, ma consente deviazioni stradali o opere alternative. La viabilità carrabile risulta garantita da percorsi alternativi, mentre il sottopasso ciclopedonale risponde a esigenze di mobilità lenta e sicurezza. Il sacrificio imposto alla singola azienda non è intollerabile, secondo la giurisprudenza richiamata (Cons. Stato n. 1125 del 2011).

Quanto alla dedotta contraddittorietà con la convenzione, il Collegio ha distinto la chiusura al transito disposta con ordinanza dalla soppressione definitiva del passaggio a livello. L’art. 11 della convenzione colloca la soppressione entro una scadenza determinata, mentre il contributo di RFI per le opere sostitutive segue l’adozione dell’ordinanza di chiusura definitiva. La chiusura anticipata è quindi atto preliminare e strumentale.

Infine, i criteri di priorità dell’art. 1, comma 2, della legge n. 354/1998 non operano come condizioni necessarie, ma come criteri orientativi della programmazione generale; l’intervento resta legittimo in presenza di esigenze di sicurezza attuali e documentate, quale la pericolosità del passaggio segnalata a seguito di un incidente. Il ricorso e i motivi aggiunti sono stati respinti, con compensazione delle spese.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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