Mancata rinnovazione della notifica dopo l’ordine del giudice: inammissibile il ricorso per l’esecuzione del giudicato (TAR Puglia n. 981 del 01.07.2026)
Principi di diritto (Massima)
Il ricorso per l’esecuzione del giudicato deve essere notificato all’Amministrazione presso l’Avvocatura Distrettuale dello Stato che la patrocina ex lege. Se la notifica è eseguita presso la sede reale dell’Amministrazione, il giudice assegna al ricorrente, ai sensi dell’art. 44, comma 4, cod. proc. amm., il termine perentorio per la rinnovazione. La mancata rinnovazione della notifica nel termine assegnato e l’omesso deposito della prova del suo perfezionamento determinano l’inammissibilità del ricorso ai sensi degli artt. 49, comma 3, e 35, comma 1, lett. b), cod. proc. amm.
Il Fatto
La vicenda trae origine da una sentenza della Corte di Appello di Lecce, Sezione Lavoro, passata in giudicato, con la quale era stata accolta la domanda di un lavoratore nei confronti del Ministero dell’Istruzione e del Merito. Il soccombente, ottenuto il giudicato, proponeva ricorso per la sua esecuzione dinanzi al TAR Puglia, Lecce, ai sensi dell’art. 112 cod. proc. amm..
Il ricorso veniva notificato presso la sede reale del Ministero dell’Istruzione e del Merito e non, invece, presso l’Avvocatura Distrettuale dello Stato, che per legge ne ha la rappresentanza e la difesa. L’Amministrazione non si costituiva in giudizio.
La Motivazione della Corte
Il TAR ha rilevato la mancata rituale instaurazione del contraddittorio, posto che la notificazione del ricorso era stata eseguita presso la sede reale dell’Amministrazione e non presso l’Avvocatura Distrettuale dello Stato, unico domicilio legittimamente eletto per gli atti processuali.
Con l’ordinanza n. 111/2026, il Collegio ha assegnato al ricorrente, ai sensi dell’art. 44, comma 4, cod. proc. amm., come interpretato dalla Corte Costituzionale n. 148/2021, il termine perentorio di quindici giorni per la rinnovazione della notifica, con l’onere di depositare entro i successivi sette giorni la prova del suo perfezionamento.
Il ricorrente non ha provveduto agli adempimenti indicati nell’ordinanza, non depositando alcun riscontro circa l’avvenuta rinnovazione della notificazione. Il Collegio, pertanto, ha dichiarato il ricorso inammissibile, ai sensi dell’art. 49, comma 3, e dell’art. 35, comma 1, lett. b), cod. proc. amm., per la mancata integrazione del contraddittorio nel termine perentorio assegnato.
Quanto alle spese, nulla è dovuto, atteso che l’Amministrazione, non essendo stata evocata in giudizio, non si è costituita.
Nota della Redazione
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