Accoglimento della domanda cautelare per impianto agrivoltaico e verifica della disponibilità dei terreni (TAR Basilicata n. 61 del 27.05.2026)
Principi di diritto (Massima)
In tema di procedura abilitativa semplificata per la realizzazione di impianti agrivoltaici, l’Amministrazione, nell’istruttoria finalizzata alla verifica della disponibilità dei terreni, non può limitarsi a presumerne automaticamente l’assenza, ma deve richiedere all’istante la documentazione necessaria. La clausola contrattuale che riconosce al promissario acquirente la facoltà di cedere il contratto preliminare a terzi, con il consenso incondizionato dei proprietari, è idonea a comprovare la disponibilità dei terreni, a prescindere dalla mancata comunicazione della cessione, la cui violazione non invalida il consenso prestato. La sottoscrizione del contratto da parte dell’usufruttuario deceduto non è dirimente, ove il consenso alla cessione sia stato già validamente espresso nel contratto allegato all’istanza e i nudi proprietari abbiano comunque acquisito il pieno diritto di proprietà.
Il Fatto
La società ricorrente presentava un’istanza di procedura abilitativa semplificata per la realizzazione di un impianto agrivoltaico della potenza di 994 kW, allegando un contratto preliminare con i proprietari dei terreni. Il Comune respingeva l’istanza con provvedimento del 12.1.2026, reiterata ai sensi dell’art. 15, comma 2, D.Lg.vo n. 190/2024, e successivamente confermava la reiezione con provvedimento dell’8.4.2026, sostenendo l’impossibilità di maturazione del silenzio assenso e la mancata disponibilità dei terreni.
Avverso tali atti la società proponeva ricorso, integrato da motivi aggiunti, chiedendo l’accertamento del silenzio assenso e la sospensione cautelare del provvedimento di conferma del diniego.
La Motivazione della Corte
Il TAR Basilicata ha accolto l’istanza cautelare, ritenendo che la domanda presentata con i motivi aggiunti meriti approfondimento in sede di merito, fissata già per l’udienza pubblica del 10.6.2026.
Con specifico riguardo alla disponibilità dei terreni, il Collegio ha rilevato che la ricorrente aveva allegato un contratto preliminare che riconosceva al promissario acquirente l’incondizionata facoltà di cedere il contratto a terzi. L’Amministrazione, pertanto, avrebbe dovuto richiedere la documentazione attestante la disponibilità dei terreni, anziché dedurre automaticamente l’assenza del requisito in capo alla società.
Quanto alla clausola che imponeva la comunicazione della cessione ai proprietari, il Tribunale ha ritenuto la circostanza non rilevante: la violazione non dimostrata di tale obbligo non è comunque in grado di invalidare il consenso già prestato alla cessione.
Parimenti non dirimente è risultata la circostanza che il contratto preliminare stipulato il 19.10.2024 recasse la firma dell’usufruttuario deceduto il 15.8.2024. L’usufruttuario aveva già manifestato il consenso alla cessione nel contratto allegato alla PAS del 24.4.2024 e, successivamente alla sua morte, i nudi proprietari avevano acquisito il pieno diritto di proprietà sui terreni.
Infine, il Collegio ha escluso rilievo alla mancata sottoscrizione della proroga del termine per la stipula del contratto definitivo da parte del rappresentante della ricorrente, atteso che i proprietari avevano sottoscritto “per ricevuta” la comunicazione della società di avvalersi della facoltà di proroga unilaterale. Alla luce di tali considerazioni, l’istanza cautelare è stata accolta con sospensione dell’efficacia del provvedimento impugnato e compensazione delle spese di fase.
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Nota della Redazione
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