Vincolo indiretto e fotovoltaico: il diniego va motivato sulla concreta interferenza (TAR Veneto n. 378 del 11.02.2026)
Principi di diritto (Massima)
Il vincolo indiretto previsto dall’art. 45 del D.Lgs. n. 42/2004 non impone l’immodificabilità assoluta dello stato dei luoghi, ma vieta le opere che arrechino un pregiudizio attuale e apprezzabile alla luce, alla prospettiva o al decoro del bene monumentale. La mera novità dell’intervento rispetto al preesistente assetto, o la sua astratta visibilità da punti di osservazione non ordinari, non integra di per sé il pregiudizio. La Soprintendenza deve svolgere una verifica in concreto dell’incidenza dell’opera sulla percezione del monumento e considerare gli effettivi coni visivi di ordinaria fruizione urbana, valorizzando anche i rilievi tecnici del privato sulla praticabilità delle soluzioni alternative. Il diniego di nulla-osta che si fondi sulla sola prossimità spaziale o sulla omogeneità presunta del contesto è affetto da eccesso di potere per difetto di istruttoria e di motivazione.
Il Fatto
Il ricorrente è proprietario di un edificio residenziale in Comune di Padova, collocato all’interno di un lotto privato accessibile da una stradina laterale alla via principale prospiciente l’abbazia di Santa Giustina. L’immobile ricade in un’ampia area gravata da un vincolo monumentale indiretto apposto con una serie di decreti ministeriali del 20 ottobre 1955 a tutela del complesso abbaziale.
Per dotare l’abitazione di un impianto fotovoltaico di potenza nominale di 5KWp, da collocare in aderenza alla copertura e con la stessa inclinazione della falda, il ricorrente ha presentato la comunicazione asseverata di inizio lavori al Comune e ha chiesto il nulla-osta alla Soprintendenza. Questa, dopo il preavviso di rigetto e le osservazioni del privato, ha negato l’autorizzazione, ritenendo che i pannelli alterassero le condizioni di luce, prospettiva e decoro dell’Abbazia. L’istanza di autotutela è stata respinta. Il ricorrente ha impugnato i provvedimenti davanti al TAR Veneto, chiedendo anche il risarcimento dei danni, poi rinunciato.
La Motivazione della Corte
Il Collegio muove dal rilievo che, quanto più ampia è la discrezionalità dell’Amministrazione, tanto più necessario è il sindacato ab externo del giudice amministrativo, per evitare che sotto il mantello della discrezionalità si celi un esercizio arbitrario della funzione. Richiamando una propria precedente pronuncia sul medesimo vincolo dell’Abbazia di Santa Giustina (TAR Veneto n. 361/2014), il Tribunale ribadisce che occorre verificare se la valutazione della Soprintendenza sia immune da profili di illogicità o sviamento.
La Soprintendenza ha interpretato le relazioni visive e gli equilibri prospettici come valori statici e immutabili, messi in discussione dalla semplice presenza dell’impianto e dal suo carattere di novità. Ma le prescrizioni del decreto di vincolo non comportano l’immodificabilità assoluta dello stato dei luoghi: sono le caratteristiche delle opere a poter creare pregiudizio, se in grado di danneggiare la luce o la prospettiva del monumento. Il dato reale conferma questa lettura: la Soprintendenza ha già assentito interventi significativi nella medesima area, come il piano di recupero del Centro Giovanile Antonianum e le nuove serre dell’Orto Botanico, ammettendo un equilibrio visivo dinamico frutto di bilanciamento.
Il diniego è poi carente sul piano istruttorio e motivazionale. L’Organo di tutela ha indagato la visibilità dell’impianto solo da altezze notevolmente superiori al piano stradale — le aperture del cleristorio, le absidi, il coro e il tamburo della Chiesa — trascurando i punti di ordinaria fruizione urbana del bene. La visibilità da condizioni peculiari o eccezionali di osservazione non basta a giustificare un divieto assoluto, perché altrimenti si equiparerebbe la visibilità di qualsiasi intervento esterno alla sua stessa lesività.
Quanto agli edifici antistanti, la motivazione non esamina l’argomento del ricorrente secondo cui l’immobile non prospetta direttamente sulla Basilica, è schermato dalla schiera di case lungo la via e la falda è già mascherata. Manca così la considerazione dell’effettiva relazione fisica e visiva tra l’edificio e il bene tutelato. Infine, il riferimento alla continuità del manto in coppi assegna al contesto un valore tutelato in sé, eccedente i limiti del vincolo indiretto, e risulta smentito dalle diverse tipologie di coperture rinvenibili nell’intorno.
Il Tribunale censura anche il trattamento delle soluzioni alternative: i rilievi tecnici del privato sulla loro impraticabilità sono stati liquidati come mere valutazioni difformi, senza esame. Il ricorso è accolto con annullamento degli atti, mentre si dà atto della rinuncia all’azione risarcitoria. In sede conformativa la Soprintendenza dovrà riattivare il procedimento valutando la posizione degli edifici antistanti anche al livello del piano stradale, la collocazione dei pannelli, la pendenza della falda e la concreta percorribilità delle alternative.
Nota della Redazione
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