Emersione: condanna per stupefacenti ostativa senza bilanciamento (TAR Veneto n. 377 del 10.02.2026)
Principi di diritto (Massima)
Ai sensi dell’art. 103, comma 10, lett. c), del d.l. n. 34 del 2020, la condanna per uno dei reati inerenti agli stupefacenti di cui all’art. 73 del d.P.R. n. 309 del 1990 integra causa ostativa autonoma alla procedura di emersione, che non ammette ulteriori valutazioni sulla condotta complessiva del richiedente. L’esclusione delle condanne per il solo fatto di lieve entità di cui all’art. 73, comma 5, del d.P.R. n. 309 del 1990, affermata dalla Corte costituzionale n. 88 del 2023, opera solo se il richiedente provi che la condanna ha ad oggetto tale specifica fattispecie. Il bilanciamento tra tutela della pubblica sicurezza e vita familiare dello straniero non si applica in assenza di vincoli familiari, secondo l’art. 5, comma 5, del d.lgs. n. 286 del 1998.
Il Fatto
La Prefettura ha rigettato l’istanza di rilascio del permesso di soggiorno presentata dal ricorrente, cittadino extracomunitario, tramite la procedura di emersione di cui all’art. 103, comma 1, del d.l. n. 34 del 2020. A fondamento del diniego l’amministrazione ha posto due sentenze penali di condanna divenute irrevocabili: una per detenzione illecita di sostanze stupefacenti ex art. 73 del d.P.R. n. 309 del 1990, l’altra per furto ex art. 624 cod. pen.
Il ricorrente ha impugnato il provvedimento deducendo il difetto di motivazione e l’eccesso di potere, per non avere l’amministrazione svolto alcuna valutazione in concreto sulla pericolosità sociale dedotta dalle condanne. Ha inoltre invocato l’applicazione dei principi della Corte costituzionale n. 88 del 2023 e la possibilità di riconoscergli un titolo di soggiorno per protezione speciale ai sensi dell’art. 19, comma 2, del d.lgs. n. 286 del 1998. L’istanza cautelare è stata respinta con ordinanza n. 57 del 2024. Il Ministero dell’Interno non si è costituito.
La Motivazione della Corte
Il Collegio ha respinto entrambi i motivi. Muovendo dall’art. 103, comma 10, lett. c), del d.l. n. 34 del 2020, il Tribunale ha osservato che non sono ammessi alla procedura di emersione gli stranieri condannati, anche con sentenza non definitiva, per i reati previsti dall’art. 380 cod. proc. pen., per i delitti contro la libertà personale o per i reati inerenti agli stupefacenti.
Su questa base, la condanna riportata dal ricorrente per il reato di cui all’art. 73 del d.P.R. n. 309 del 1990 assume di per sé sola carattere ostativo al positivo esito della procedura, senza che possano rilevare ulteriori elementi di valutazione. Il Tribunale ha quindi escluso che l’amministrazione fosse tenuta a svolgere un esame in concreto del tipo di condanna, dell’entità del fatto o della sua risalenza nel tempo.
Quanto alla Corte costituzionale n. 88 del 2023, il Collegio ne ha delimitato la portata: la pronuncia ha escluso dal novero delle condanne automaticamente ostative quelle irrogate per il reato di cui all’art. 73, comma 5, del d.P.R. n. 309 del 1990, che punisce i fatti di lieve entità. Poiché il ricorrente non ha provato di essere stato condannato per tale specifica fattispecie, deve desumersi che la condanna riguardi una delle altre fattispecie previste dal medesimo articolo, estranee alla decisione della Consulta.
Il Tribunale ha inoltre escluso l’applicabilità del bilanciamento tra tutela della pubblica sicurezza e vita familiare dello straniero, richiamato da Cons. Stato, Sez. III, n. 997 del 31.01.2024. Tale valutazione opera solo in presenza di vincoli familiari, ai sensi dell’art. 5, comma 5, ultimo periodo, del d.lgs. n. 286 del 1998, che nel caso di specie non ricorrono. In presenza di reati ostativi, la legge ha prefissato una soglia di gravità oltre la quale il diniego di permanenza diviene vincolato, come già affermato da TAR Veneto, Sez. III, n. 996 del 13.05.2024.
Il secondo motivo è stato respinto perché il ricorrente non ha dimostrato la sussistenza di elementi che avrebbero dovuto indurre l’amministrazione ad aprire un procedimento per valutare i presupposti della protezione speciale ex art. 19, comma 2, del d.lgs. n. 286 del 1998. Il ricorso è stato quindi respinto, senza pronuncia sulle spese per la mancata costituzione del Ministero.
Nota della Redazione
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