Monetizzazione ferie non godute per malattia non imputabile al lavoratore (TAR Umbria n. 156 del 08.04.2026)
Principi di diritto (Massima)
Il divieto generale di corresponsione di indennità sostitutiva delle ferie non godute, posto dall’art. 5, comma 8, del d.l. n. 95 del 2012, convertito dalla legge n. 135 del 2012, va letto alla luce della sentenza della Corte costituzionale n. 95 del 2016 e dell’interpretazione conforme al diritto dell’Unione. Il diritto al compenso sostitutivo sussiste quando sia certo che la mancata fruizione delle ferie non sia stata determinata dalla volontà del lavoratore e non sia a esso imputabile. Il diniego opposto dall’Amministrazione è illegittimo quando il dipendente abbia programmato le ferie in tempi congrui rispetto al collocamento in quiescenza e la mancata fruizione dipenda da impedimenti sanitari non prevedibili ed estranei alla sua volontà.
Il Fatto
Il ricorrente, già appartenente all’Arma dei Carabinieri, è stato posto in quiescenza per sopraggiunti limiti di età. Prima della cessazione del rapporto ha chiesto la monetizzazione di cinquantasei giorni di licenza ordinaria non fruiti, di cui quarantuno maturati nell’anno 2022 e quindici nel 2023, deducendo che l’utilizzo era stato impedito da periodi di malattia.
L’Amministrazione ha accolto solo in parte l’istanza, riconoscendo i quindici giorni del 2023 e negando i quarantuno del 2022. Il ricorrente ha impugnato il diniego, chiedendo l’accertamento del proprio diritto e la condanna dell’Amministrazione al pagamento, oltre interessi e rivalutazione.
La Motivazione della Corte
Il Collegio dichiara in limine l’inutilizzabilità del deposito documentale e della memoria della difesa erariale, depositati in violazione del termine perentorio di cui all’art. 73, comma 1, cod. proc. amm. La documentazione è risalente agli anni 2022 e 2023 e l’Amministrazione non ha allegato alcuna difficoltà nel tempestivo deposito.
Nel merito, il Tribunale ricostruisce il quadro normativo e giurisprudenziale. Il divieto di monetizzazione delle ferie non godute posto dall’art. 5, comma 8, del d.l. n. 95 del 2012 è stato ritenuto conforme a Costituzione dalla Corte costituzionale n. 95 del 2016. Su questa base la giurisprudenza amministrativa, in linea con la Corte di giustizia UE, riconosce il diritto al compenso sostitutivo quando è certo che la mancata fruizione non sia imputabile al lavoratore. Se invece il dipendente ha avuto la possibilità di fruire delle ferie, il divieto opera.
Applicando tali principi, il Collegio rileva che dal piano ferie anno 2022 emerge una programmazione dei congedi in tempi congrui con il collocamento in quiescenza, in coda al recupero dei residui 2020 e 2021. Tale programmazione non ha ricevuto rilievi dall’Amministrazione e parte dei congedi non è stata fruita per malattia e per la fruizione di altri istituti, tra cui i congedi ex lege n. 104 del 1992.
Il Tribunale valorizza la nota con cui il Comandante di Reparto, preso atto dei giorni residui, aveva riconosciuto che la pianificazione non era stata rispettata per ragioni esterne alla volontà del dipendente. Risulta così incontestato che si siano verificati impedimenti sanitari non prevedibili ed estranei alla volontà del ricorrente, che hanno impedito l’integrale fruizione della licenza residua. Non è dunque configurabile alcuna inerzia del lavoratore.
Il ricorso è pertanto accolto. Il Collegio accerta il diritto del ricorrente all’indennità sostitutiva per i quarantuno giorni di congedo ordinario 2022 non goduti e annulla in parte qua il provvedimento, condannando il Ministero della difesa al pagamento. Alla natura mista, risarcitoria e retributiva, dell’indennità consegue la rivalutazione monetaria secondo l’indice Istat e la maggiorazione degli interessi legali fino al soddisfo. Le spese seguono la soccombenza.
Nota della Redazione
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