Cessata la materia del contendere per sopravvenuta ottemperanza e soccombenza virtuale (TAR Abruzzo n. 103 del 23.02.2026)
Principi di diritto (Massima)
La sopravvenuta esecuzione spontanea, da parte dell’amministrazione, del giudicato azionato in sede di ottemperanza comporta la dichiarazione di cessazione della materia del contendere ai sensi dell’art. 34, comma 5, cod. proc. amm., in quanto il ricorrente ha ottenuto il bene della vita atteso e la prosecuzione del processo risulta inutile. Tale istituto si distingue dalla sopravvenuta carenza di interesse ex art. 35, comma 1, lett. c), cod. proc. amm., ricorrendo solo quando l’eventuale accoglimento del ricorso non produrrebbe più alcuna utilità. In mancanza di accordo delle parti, il giudice deve procedere all’accertamento della fondatezza dell’originaria pretesa al fine del regolamento delle spese di lite, applicando il criterio della soccombenza virtuale, con conseguente condanna dell’amministrazione che abbia adempiuto solo nel corso del giudizio.
Il Fatto
La ricorrente, docente a tempo determinato, aveva ottenuto dal Tribunale di Teramo, in funzione di giudice del lavoro, il riconoscimento del diritto alla Carta Elettronica del Docente per gli anni scolastici dal 2018/2019 al 2022/2023, con condanna del Ministero dell’Istruzione e del Merito ad adottare ogni atto necessario per consentirne il godimento. La sentenza, non impugnata, era passata in giudicato, ma l’amministrazione era rimasta inadempiente. La ricorrente aveva quindi proposto ricorso per ottemperanza dinanzi al TAR Abruzzo, chiedendo la nomina di un commissario ad acta.
Costituitosi il Ministero, solo nel gennaio 2026 l’amministrazione aveva provveduto al pagamento di quanto dovuto. Con nota depositata il 2 febbraio 2026, la difesa della ricorrente aveva dichiarato l’intervenuta cessazione della materia del contendere, chiedendo comunque la condanna dell’amministrazione alle spese secondo il criterio della soccombenza virtuale.
La Motivazione della Corte
Il TAR ha accolto la declaratoria di cessazione della materia del contendere, rilevando che la pretesa sostanziale della ricorrente era stata integralmente soddisfatta nelle more del giudizio, essendo stato accertato che il Ministero aveva corrisposto quanto dovuto a titolo di Carta del Docente in ottemperanza alla sentenza del giudice ordinario.
Il Collegio ha richiamato i principi consolidati in materia, evidenziando che la cessazione della materia del contendere può essere pronunciata quando il ricorrente abbia ottenuto in via amministrativa il bene della vita atteso, rendendo inutile la prosecuzione del processo. Ha altresì precisato la differenza rispetto alla sopravvenuta carenza di interesse, che ricorre solo quando l’accoglimento del ricorso non produrrebbe più alcuna utilità per il ricorrente.
Quanto alle spese, il TAR ha applicato il principio della soccombenza virtuale, affermando che, in mancanza di accordo tra le parti, il giudice deve accertare la fondatezza dell’originaria pretesa ai fini della regolamentazione delle spese di lite. Nel caso di specie, il pagamento era avvenuto solo nel gennaio 2026, a fronte di un ricorso per ottemperanza presentato nel luglio 2025 e di una sentenza del giudice ordinario risalente al giugno 2024, circostanze che rendevano incontestabilmente fondato il ricorso e giustificavano la condanna dell’amministrazione.
In accoglimento di tali argomentazioni, il Tribunale ha dichiarato la cessazione della materia del contendere e condannato le amministrazioni resistenti al pagamento delle spese di lite, liquidate in complessivi euro 800,00, da distrarsi in favore dei procuratori dichiaratisi antistatari.
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Nota della Redazione
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