Accesso agli atti di gara subordinato alla stipula dei contratti a valle (TAR Lombardia n. 1136 del 09.03.2026)

Principi di diritto (Massima)
L’interesse all’accesso agli atti di una procedura di gara bandita per l’aggiudicazione di un accordo quadro assume carattere di attualità e concretezza solo con la stipula dei contratti a valle. Fino a quel momento il diritto di accesso non è azionabile, poiché non è ancora certo quali prestazioni del contratto quadro saranno effettivamente attivate dalla stazione appaltante. Il ricorso avverso il diniego di accesso è inammissibile per omessa notifica a tutti i componenti del RTI solo se nessuno dei controinteressati è stato evocato in giudizio. È sufficiente la notifica ad almeno uno dei soggetti che dalla conoscenza dei documenti subirebbero pregiudizio alla propria riservatezza. Il provvedimento che risponde a una nuova istanza di accesso non è meramente confermativo quando la stazione appaltante allega motivi di merito ulteriori rispetto al precedente diniego, ed è pertanto autonomamente impugnabile.

Il Fatto

La ricorrente, società titolare di una piattaforma tecnologica per il telemonitoraggio di dispositivi medicali, ha presentato istanza di accesso ai sensi degli artt. 22 e ss. legge n. 241/1990 per ottenere la documentazione offerta da un raggruppamento in una gara regionale bandita dall’azienda sanitaria regionale. La richiesta riguardava l’offerta tecnica, le dichiarazioni sui subappalti, la documentazione amministrativa e i verbali di valutazione con i punteggi assegnati.

La stazione appaltante ha negato l’accesso con nota dell’11 novembre 2025, richiamando la precedente risposta del 29 ottobre 2025. La ricorrente ha impugnato il diniego deducendo violazione degli artt. 22 e 24 della legge sul procedimento, difetto di istruttoria e assenza di una valutazione comparativa tra il diritto alla riservatezza della controinteressata e il proprio diritto di difesa. Entrambe le parti resistenti hanno eccepito l’irricevibilità e l’inammissibilità del ricorso.

La Motivazione della Corte

Il Collegio ha anzitutto respinto l’eccezione di inammissibilità per mancata notifica a tutti i componenti del RTI. Richiamando la definizione recata dall’art. 22 legge n. 241/1990, ha ricordato che per controinteressati si intendono i soggetti che dall’esercizio dell’accesso vedrebbero compromesso il proprio diritto alla riservatezza. La ricorrente ha una controversia privatistica solo con la mandataria, sicché l’accesso è stato concepito come limitato ai dati di quest’ultima. Come affermato dalla giurisprudenza amministrativa (TAR Puglia, Bari, ordinanza n. 190 del 07.02.2019), è sufficiente la notifica ad almeno uno dei controinteressati.

Anche l’eccezione di reiterazione di accessi non impugnati è stata disattesa. La nota impugnata richiama solo la precedente comunicazione del 29 ottobre 2025, che conteneva un mero invito a consultare il sito istituzionale, senza che sia possibile qualificarla come atto confermativo. Il Collegio ha richiamato il principio per cui la mancata impugnazione del diniego nel termine non consente la reiterazione dell’istanza, salvo che la nuova richiesta sia fondata su fatti nuovi o su una diversa prospettazione della legittimazione (TAR Lazio, Sez. III, n. 12140 del 26.09.2022; Cons. Stato, Ad. plen., n. 7 del 20.04.2006). Poiché la stazione appaltante ha allegato quattro motivi di merito a sostegno della nuova decisione, l’atto è autonomamente impugnabile.

Nel merito il ricorso è stato dichiarato infondato. L’accordo intercorso tra le parti costituisce un preliminare di subappalto, collocato a valle della stipulazione dei contratti oggetto della gara. La ricorrente ha manifestato un interesse legato all’esecuzione del contratto, non all’abusivo utilizzo del proprio know-how. Poiché oggetto della gara è un accordo quadro, ai sensi dell’art. 2, lett. n), Allegato I.1 del codice dei contratti pubblici, da esso non deriva l’immediata attivazione di tutti gli strumenti offerti in gara, restando rimessa alla stazione appaltante la stipula dei contratti a valle.

Ne deriva che l’interesse all’accesso assume carattere di attualità solo con la stipula dei contratti a valle, per i quali il diritto di accesso è ammissibile. Non vi è prova che si tratti di un subappalto necessario, né che la ricorrente intenda contestare la validità dell’offerta, poiché da tale contestazione deriverebbe l’impossibilità di ottenere l’esecuzione del contratto di subappalto, che costituisce il bene della vita cui aspira. Il ricorso è stato pertanto respinto, con compensazione delle spese in ragione della peculiarità della fattispecie.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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