Ottemperanza al giudicato del giudice ordinario sul bonus carta docente (TAR Veneto n. 317 del 05.02.2026)
Principi di diritto (Massima)
L’azione di ottemperanza prevista dall’art. 112, comma 2, lett. c), cod. proc. amm. è esperibile per conseguire l’attuazione delle sentenze passate in giudicato del giudice ordinario, al fine di ottenere l’adempimento dell’obbligo della Pubblica Amministrazione di conformarsi, per quanto riguarda il caso deciso, al giudicato. Il termine dilatorio di 120 giorni stabilito per le esecuzioni forzate nei confronti delle Amministrazioni deve essere decorso infruttuosamente perché il ricorso sia accolto. Accertata l’inerzia, il giudice amministrativo dichiara l’obbligo di esatta ed integrale esecuzione del titolo entro un termine assegnato e nomina, sin d’ora, il commissario ad acta per il caso di perdurante inadempimento. L’esaurimento dei fondi di bilancio o la mancanza di disponibilità di cassa non costituiscono legittima causa di impedimento all’esecuzione del giudicato.
Il Fatto
La parte ricorrente ha agito in ottemperanza per conseguire l’attuazione di una sentenza resa dal giudice del lavoro, con la quale era stato accertato il suo diritto all’assegnazione della Carta elettronica per l’aggiornamento e la formazione del docente di ruolo, di cui all’art. 1, comma 121, legge 13 luglio 2015, n. 107, con condanna dell’Amministrazione al pagamento della somma corrispondente agli anni di servizio prestati a tempo determinato.
La ricorrente ha esposto di avere notificato la sentenza presso il domicilio digitale dell’Amministrazione soccombente al fine di chiederne l’esecuzione, che la pronuncia è passata in giudicato e che è decorso inutilmente il termine per l’esecuzione forzata nei confronti delle Pubbliche Amministrazioni. Ha quindi chiesto l’attivazione della Carta con l’accredito della somma oggetto della condanna e la nomina di un commissario ad acta per il caso di perdurante inerzia. L’Amministrazione, regolarmente intimata, non si è costituita.
La Motivazione della Corte
Il TAR ha accolto il ricorso muovendo dalla norma processuale di riferimento. L’art. 112, comma 2, lett. c), cod. proc. amm. consente di proporre l’azione di ottemperanza per conseguire l’attuazione delle sentenze passate in giudicato del giudice ordinario, al fine di ottenere l’adempimento dell’obbligo di conformazione dell’Amministrazione al giudicato stesso.
Il Collegio ha verificato, in primo luogo, la ritualità della notifica del titolo. La sentenza da ottemperare risulta notificata presso il domicilio digitale dell’Amministrazione in conformità all’art. 479 cod. proc. civ., come novellato dall’art. 3, comma 34, lett. e), d.lgs. 10 ottobre 2022, n. 149, in forza del quale le copie attestate conformi dei provvedimenti giurisdizionali costituiscono titolo esecutivo senza necessità di apposizione della formula esecutiva.
Ha poi accertato che è decorso infruttuosamente il termine dilatorio di 120 giorni dalla notifica del titolo esecutivo, previsto per le esecuzioni forzate nei confronti delle Pubbliche Amministrazioni dall’art. 14 d.l. 31 dicembre 1996, n. 669, convertito con modificazioni dalla legge 28 febbraio 1997, n. 30. La sentenza è inoltre passata in giudicato, come attestato dal certificato rilasciato ai sensi dell’art. 124 disp. att. cod. proc. civ. prodotto in giudizio.
Essendo circostanza di fatto incontestata la mancata esecuzione della pronuncia, il TAR ha dichiarato l’obbligo dell’Amministrazione di dare esatta e integrale esecuzione al titolo giudiziale nel termine di 60 giorni dalla comunicazione o, se anteriore, dalla notificazione della sentenza, con contestuale attivazione della Carta elettronica e versamento dell’importo oggetto del capo condannatorio. Ha quindi nominato sin d’ora, per il caso di perdurante inerzia, quale commissario ad acta il Direttore generale della competente Direzione generale del Ministero, con facoltà di delega ad altro Dirigente e ulteriore termine di 60 giorni.
Il Collegio ha precisato che il commissario deve provvedere all’allocazione della somma in bilancio, ove manchi apposito stanziamento, e all’espletamento delle fasi di impegno, liquidazione, ordine e pagamento della spesa. L’esaurimento dei fondi di bilancio o la mancanza di disponibilità di cassa non costituiscono legittima causa di impedimento, dovendo l’organo straordinario porre in essere tutte le iniziative necessarie per rendere possibile il pagamento. Non si è dato luogo alla liquidazione di alcun compenso, trattandosi di funzioni affidate a un dipendente pubblico già inserito nella struttura dell’Amministrazione debitrice. Le spese di lite, liquidate in complessivi € 800,00, seguono la soccombenza con clausola di distrazione.
Nota della Redazione
Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.