Cittadinanza iure sanguinis: ottemperanza al giudicato e commissario ad acta (TAR Veneto n. 316 del 05.02.2026)
Principi di diritto (Massima)
In materia di ottemperanza al giudicato formatosi su sentenza dichiarativa della cittadinanza italiana iure sanguinis, l’inerzia dell’Ufficiale dello Stato Civile competente alle iscrizioni, trascrizioni e annotazioni di legge nei registri dello Stato Civile integra inadempimento all’obbligo di conformarsi alla pronuncia del giudice ordinario. Il giudice amministrativo, accertato l’inadempimento, ordina all’Amministrazione di dare completa ed esaustiva esecuzione al giudicato e assegna un termine per l’adempimento. Decorso inutilmente tale termine, nomina un commissario ad acta, con facoltà di subdelega, per il compimento degli adempimenti occorrenti. Il riconoscimento del rimborso del contributo unificato va disposto anche in caso di compensazione delle spese, con clausola di distrazione su richiesta del difensore antistatario.
Il Fatto
Il Tribunale Ordinario di Venezia, Sezione specializzata in materia di immigrazione, con sentenza pubblicata il 07.03.2025, aveva accolto la domanda di riconoscimento della cittadinanza italiana iure sanguinis proposta dai ricorrenti, dichiarandoli cittadini italiani e ordinando al Ministero dell’Interno e, per esso, all’Ufficiale dello Stato Civile competente di procedere alle iscrizioni, trascrizioni e annotazioni di legge nei registri dello Stato Civile, oltre alle comunicazioni alle autorità consolari.
La sentenza è passata in giudicato. L’Ufficiale dello Stato Civile del Comune competente, nonostante la notificazione della pronuncia e la trasmissione della documentazione necessaria, non ha provveduto agli adempimenti. I ricorrenti hanno quindi proposto ricorso per ottemperanza, chiedendo che si ordini all’Amministrazione di dare completa esecuzione al giudicato e che, in caso di perdurante inottemperanza, sia nominato un commissario ad acta.
La Motivazione della Corte
Il Collegio muove dall’accertamento di un fatto incontestato: il Ministero dell’Interno e, per esso, l’Ufficiale dello Stato Civile non avevano ancora dato esecuzione alla sentenza, risultando tuttora inadempienti al giudicato. Da tale accertamento deriva l’obbligo di dare completa ed esaustiva esecuzione alla pronuncia del Tribunale di Venezia, provvedendo alle iscrizioni, trascrizioni e annotazioni di legge e alle eventuali comunicazioni alle autorità consolari.
A tal fine il Tribunale assegna un termine di 90 giorni dalla comunicazione in via amministrativa o, se antecedente, dalla notificazione della sentenza a cura dei ricorrenti. Decorso infruttuosamente tale termine, provvederà un commissario ad acta, nominato sin d’ora nel Prefetto di Belluno, con facoltà di subdelega, nell’ulteriore termine di 90 giorni dalla comunicazione che gli sarà effettuata dai ricorrenti.
Il Collegio precisa che, trattandosi di funzioni commissariali affidate a un dipendente pubblico già inserito nella struttura dell’Amministrazione tenuta all’esecuzione, non si dà luogo alla liquidazione di alcun compenso.
Quanto alle spese, il Tribunale ravvisa eccezionali motivi per disporne l’integrale compensazione, richiamando le difficoltà che il Ministero affronta nella definizione dei procedimenti di riconoscimento della cittadinanza iure sanguinis, per la concentrazione delle domande presso le località di partenza e di destinazione degli oriundi. Il Collegio richiama sul punto la giurisprudenza amministrativa, da ultimo TAR Lazio, Roma, Sez. V-bis, 17 luglio 2024, n. 14589. Nel caso di specie, si ritiene ragionevole che l’Ufficiale dello Stato Civile non abbia potuto dare immediata esecuzione a fronte del recente moltiplicarsi delle richieste, attesa la distanza di pochi mesi tra la pronuncia dichiarativa e il ricorso.
È invece riconosciuto ai ricorrenti il rimborso del contributo unificato, con clausola di distrazione come richiesto dal difensore. Il Collegio richiama l’art. 13, comma 6-bis.1, del d.P.R. n. 115/2002, precisando che l’importo va posto a carico della parte soccombente anche in caso di compensazione delle spese, trattandosi di obbligazione ex lege sottratta alla potestà del giudice, come affermato da Cons. Stato, Sez. V, n. 146 del 2023. Il ricorso è dunque accolto nei sensi indicati.
Nota della Redazione
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