Ammissibile l’ottemperanza per le spese liquidate all’avvocato antistatario (TAR Veneto n. 318 del 05.02.2026)

Principi di diritto (Massima)
Il giudizio di ottemperanza previsto dall’art. 112, comma 2, lett. c), cod. proc. amm. è ammissibile anche quando ha ad oggetto il solo capo della sentenza del giudice ordinario che condanna la Pubblica Amministrazione al pagamento delle spese di lite. Dalla statuizione sulle spese, e in particolare dalla loro liquidazione in favore del difensore dichiaratosi antistatario, nasce un rapporto obbligatorio autonomo tra il difensore e l’Amministrazione soccombente. Il difensore è quindi legittimato a proporre l’ottemperanza per conseguire l’utilità che gli deriva dalla pronuncia, illegittimamente negata dal comportamento omissivo dell’Amministrazione. L’esecuzione è subordinata all’infruttuoso decorso del termine dilatorio di 120 giorni dalla notifica del titolo esecutivo, previsto dall’art. 14 del d.l. n. 669/1996 per le esecuzioni forzate nei confronti delle Pubbliche Amministrazioni.

Il Fatto

Un avvocato, in qualità di difensore antistatario, agisce ai sensi dell’art. 112, comma 2, lett. c), cod. proc. amm. per ottenere l’attuazione di una sentenza resa dal giudice ordinario, con la quale il Ministero dell’Istruzione e del Merito era stato condannato al pagamento delle spese di lite, oltre agli accessori di legge e al contributo unificato corrisposto.

Il ricorrente espone di aver notificato la sentenza presso il domicilio digitale dell’Amministrazione e di averne attestato il passaggio in giudicato. Lamenta l’inutile decorso del termine di 120 giorni previsto per l’esecuzione forzata nei confronti delle Pubbliche Amministrazioni. Il Ministero, regolarmente intimato, non si costituisce in giudizio.

La Motivazione della Corte

Il Collegio muove dalla lettera dell’art. 112, comma 2, lett. c), cod. proc. amm., che consente l’azione di ottemperanza per conseguire l’attuazione delle sentenze passate in giudicato del giudice ordinario, al fine di ottenere l’adempimento dell’obbligo della Pubblica Amministrazione di conformarsi al giudicato per quanto riguarda il caso deciso.

Il giudice verifica anzitutto la sussistenza del titolo esecutivo. La sentenza è stata notificata presso il domicilio digitale dell’Amministrazione ai sensi dell’art. 479 cod. proc. civ., come novellato dall’art. 3, comma 34, lett. e), del d.lgs. n. 149/2022, in forza del quale le copie attestate conformi dei provvedimenti giurisdizionali costituiscono titolo esecutivo senza necessità di apposizione della formula esecutiva.

Il Collegio accerta poi il decorso infruttuoso del termine dilatorio di 120 giorni dalla notifica del titolo, previsto dall’art. 14 del d.l. n. 669/1996, convertito con modificazioni dalla legge n. 30/1997, per le esecuzioni forzate nei confronti delle Pubbliche Amministrazioni, nonché il passaggio in giudicato della pronuncia, attestato dal certificato prodotto ex art. 124 disp. att. cod. proc. civ..

Sul punto specifico della domanda proposta dall’avvocato antistatario, il Tribunale richiama il consolidato orientamento giurisprudenziale, citando una pronuncia del TAR Campania, Napoli, e una del Consiglio di Stato, Sez. IV, 28 dicembre 2005, n. 7389. Da tali precedenti si desume che il giudizio di ottemperanza è ammissibile anche per l’esecuzione della parte della sentenza contenente la condanna al pagamento delle spese di giudizio, quando queste siano liquidate in favore del difensore della parte vittoriosa riconosciuto antistatario. La pronuncia instaura un rapporto obbligatorio tra il difensore e la parte pubblica soccombente, che legittima il primo a proporre l’ottemperanza.

Accertata l’inerzia dell’Amministrazione, il ricorso è accolto. Il Tribunale dichiara l’obbligo della stessa di dare esatta e integrale esecuzione al titolo nel termine di 60 giorni dalla comunicazione o notificazione della sentenza, nominando sin d’ora, per il caso di perdurante inerzia, quale Commissario ad acta il Direttore dell’Ufficio Scolastico Regionale per il Veneto, con facoltà di delega. Il Commissario provvederà all’allocazione della somma in bilancio e alle fasi di impegno, liquidazione, ordine e pagamento, precisandosi che l’esaurimento dei fondi o la mancanza di disponibilità di cassa non costituiscono legittima causa di impedimento. Non si dà luogo alla liquidazione di alcun compenso, trattandosi di funzioni affidate a un dipendente pubblico già inserito nella struttura dell’Amministrazione debitrice. Le spese seguono la soccombenza, con clausola di distrazione.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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