Giudizio di ottemperanza per carta del docente: termine, commissario e astreinte (TAR Campania n. 3442 del 01.06.2026)

Principi di diritto (Massima)
Nel giudizio di ottemperanza il giudice amministrativo, accertata l’inerzia dell’amministrazione nel dare esecuzione al giudicato, ordina l’adempimento entro un termine e, in caso di ulteriore inerzia, nomina un commissario ad acta che si sostituisca all’amministrazione inottemperante. La domanda di condanna alla penalità di mora, ai sensi dell’art. 114, comma 4, lett. e), cod. proc. amm., è accolta quando la misura sia richiesta dalla parte e non risulti manifestamente iniqua. Nei giudizi aventi ad oggetto il pagamento di somme di denaro, la penalità decorre dal giorno della comunicazione o notificazione dell’ordine di pagamento contenuto nella sentenza di ottemperanza. La sua determinazione in misura pari agli interessi legali non può considerarsi manifestamente iniqua.

Il Fatto

La ricorrente ha chiesto l’esecuzione della sentenza n. 5338/2024 del 19 luglio 2024 del Tribunale di Napoli, sezione lavoro, con la quale il Ministero dell’Istruzione e del Merito era stato condannato a corrisponderle la somma di euro 2.500 mediante emissione di buono elettronico, la cd. carta del docente, oltre interessi e spese di giudizio.

Dedotta l’inerzia dell’amministrazione e il passaggio in giudicato del titolo, la ricorrente ha domandato che la sezione ordinasse l’esecuzione fissando un termine e, in caso di ulteriore inerzia, nominasse un commissario ad acta, con condanna dell’amministrazione alla penalità di mora. L’amministrazione si è costituita con atto di stile, senza opporre elementi ostativi.

La Motivazione della Corte

Il Collegio ha ritenuto il ricorso fondato e lo ha accolto, non avendo l’amministrazione intimata fornito elementi idonei a contrastare la domanda. L’accertamento dell’inerzia rispetto al giudicato costituisce il presupposto del giudizio di ottemperanza e giustifica l’ordine di adempimento.

Il Tribunale ha quindi ordinato al Ministero dell’Istruzione e del Merito di procedere all’esecuzione della sentenza indicata in epigrafe nel termine di sessanta giorni dalla comunicazione del provvedimento. Ha inoltre previsto che, in caso di ulteriore inerzia, si sostituisca all’amministrazione un commissario ad acta, individuato nel Responsabile della Direzione generale per gli ordinamenti scolastici, la formazione del personale scolastico e la valutazione del sistema nazionale di istruzione presso il medesimo Ministero, con facoltà di delega a un funzionario della stessa amministrazione.

Il commissario, decorso infruttuosamente il termine assegnato, dovrà porre in essere gli atti necessari per l’esecuzione del giudicato e della pronuncia sulle spese, entro l’ulteriore termine di sessanta giorni decorrenti dalla comunicazione, a cura del difensore della ricorrente, della scadenza del termine dato all’amministrazione.

Quanto alla domanda di penalità di mora, il Collegio ha richiamato l’art. 114, comma 4, lett. e), cod. proc. amm., che consente al giudice, su richiesta di parte, di fissare la somma dovuta dal resistente per ogni violazione o inosservanza successiva, ovvero per ogni ritardo nell’esecuzione del giudicato. La stessa norma precisa che, nei giudizi di pagamento di somme di denaro, la penalità decorre dal giorno della comunicazione o notificazione dell’ordine di pagamento disposto nella sentenza di ottemperanza e non può considerarsi manifestamente iniqua quando è stabilita in misura pari agli interessi legali.

L’amministrazione è stata pertanto condannata al pagamento di una somma pari agli interessi legali calcolati sull’importo dovuto, a decorrere dalla data di comunicazione della sentenza e fino al giorno dell’effettivo adempimento. Le spese di giudizio, liquidate in dispositivo in euro 1.500 oltre accessori, seguono la soccombenza, con distrazione al difensore per dichiarato anticipo.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

Condividi:

Articoli simili

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *