La laurea a ciclo unico è titolo ulteriore e dà diritto al punteggio premiale (TAR Puglia n. 359 del 20.03.2026)

Principi di diritto (Massima)
In materia di concorsi pubblici, il diploma di laurea del vecchio ordinamento e la laurea magistrale a ciclo unico costituiscono un titolo di studio superiore rispetto alla laurea triennale richiesta come requisito minimo di accesso. La clausola del bando che limita la valutazione dei titoli aggiuntivi alla sola laurea conseguita successivamente al titolo di ammissione è illegittima per disparità di trattamento, poiché impedisce l’attribuzione del punteggio premiale al candidato che abbia utilizzato il titolo superiore come requisito di partecipazione. L’esonero da talune prove previsto per l’abilitazione di revisore legale non integra un’equipollenza normativa con l’abilitazione professionale conseguita a seguito di esame di Stato, con la conseguenza che soltanto quest’ultima è valutabile dal bando come titolo ulteriore.

Il Fatto

Il ricorrente partecipava a un concorso pubblico indetto per la copertura di diciotto posti di categoria D, profilo Specialista Risorse Economiche e Finanziarie. Il bando prevedeva come requisito di accesso, in via alternativa, la laurea triennale, il diploma di laurea vecchio ordinamento o la laurea magistrale, e attribuiva un punteggio di 1,5 punti soltanto per il possesso di un titolo ulteriore rispetto a quello utilizzato per l’ammissione. Il candidato, in possesso del diploma di laurea in Economia e Commercio e delle abilitazioni di dottore commercialista e revisore legale, superava le prove ma veniva collocato in graduatoria senza vedersi riconoscere il punteggio aggiuntivo per il titolo superiore e per l’iscrizione nel registro dei revisori. Avverso tale esito proponeva ricorso, chiedendo la riformulazione della graduatoria con l’attribuzione di 2,5 punti ulteriori.

La Motivazione della Corte

Il Tribunale ha ritenuto fondata la censura relativa alla mancata attribuzione del punteggio di 1,5 punti per la laurea a ciclo unico. Richiamando un consolidato orientamento giurisprudenziale, il Collegio ha osservato che il diploma di laurea vecchio ordinamento e la laurea magistrale a ciclo unico costituiscono oggettivamente un percorso formativo superiore e più articolato rispetto alla laurea triennale. La clausola del bando, che consentiva di dichiarare il titolo per l’ammissione ma non di farlo valere al contempo come titolo aggiuntivo, determinava un’irragionevole disparità di trattamento tra concorrenti possessori di titoli di diverso livello, alterando la par condicio competitorum. La Corte ha escluso l’applicabilità del principio di autoresponsabilità, dal momento che la lex specialis non permetteva al candidato di indicare il titolo superiore come ulteriore rispetto a quello minimo di accesso.

Quanto all’abilitazione di revisore legale, la domanda è stata invece respinta. Il Collegio ha rilevato che l’articolo 11 del d.m. n. 63/2016 si limita a coordinare le prove d’esame tra le diverse procedure abilitative, riconoscendo un esonero parziale ma non introducendo alcuna equipollenza tra i titoli conseguiti. La diversità ontologica tra le due figure professionali emerge sotto molteplici profili: la revisione legale richiede una laurea triennale, mentre l’albo dei dottori commercialisti esige una laurea magistrale; le materie d’esame non sono integralmente sovrapponibili; l’iscrizione avviene, rispettivamente, in un registro o in un albo professionale. La giurisprudenza amministrativa esige per le equipollenze un’espressa previsione normativa di carattere tassativo, non desumibile per analogia.

La sentenza ha pertanto accolto in parte il ricorso, annullando l’articolo 7 del bando nella parte in cui escludeva la valutazione del titolo superiore e riconoscendo al ricorrente il punteggio aggiuntivo di 1,5 punti. La Regione è stata conseguentemente onerata di rideterminare la graduatoria alla luce del principio affermato.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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