Carta docente: il TAR ordina l’ottemperanza al giudicato del giudice del lavoro (TAR Veneto n. 270 del 03.02.2026)
Principi di diritto (Massima)
Il giudizio di ottemperanza è ammissibile anche quando il titolo da eseguire sia una sentenza del giudice ordinario passata in giudicato, purché sia stata notificata all’Amministrazione e sia decorso il termine dilatorio di centoventi giorni di cui all’art. 14 del d.l. n. 669 del 1996. L’azione prevista dall’art. 112, comma 1, lett. c), cod. proc. amm. è quindi esperibile per ottenere l’adempimento dell’obbligo della pubblica amministrazione di conformarsi al giudicato. In assenza di prova dell’avvenuto adempimento, il giudice amministrativo ordina all’Amministrazione di dare attuazione alla pronuncia e nomina, sin d’ora, un commissario ad acta per il caso di inottemperanza.
Il Fatto
La ricorrente, docente, aveva ottenuto dal Tribunale di Vicenza, Sezione Lavoro, con sentenza del 7 maggio 2024 n. 231, la condanna del Ministero dell’istruzione e del merito a costituire in suo favore la carta elettronica per l’aggiornamento e la formazione del docente, con accredito della somma di euro 1.500,00 e rifusione delle spese di lite.
La sentenza non è stata impugnata. È stata notificata al Ministero in copia informatica asseverata, ma l’Amministrazione non ha dato esecuzione. Decorso il termine dilatorio di centoventi giorni, la ricorrente ha introdotto il giudizio di ottemperanza davanti al TAR Veneto, chiedendo l’ordine di adempimento e, in subordine, la nomina di un commissario ad acta. Il Ministero, regolarmente notiziato, non si è costituito.
La Motivazione della Corte
Il Collegio verifica anzitutto i presupposti dell’azione. Il passaggio in giudicato della pronuncia ottemperanda risulta attestato dalla dichiarazione rilasciata dal competente ufficio il 18 febbraio 2025; la sentenza è stata notificata al Ministero e il termine dilatorio di cui all’art. 14 del d.l. n. 669 del 1996 è decorso.
Il Tribunale affronta poi la questione centrale: l’ammissibilità dell’ottemperanza per l’esecuzione di una sentenza del giudice ordinario passata in giudicato. La risposta è affermativa. Il rimedio dell’art. 112, comma 1, lett. c), cod. proc. amm. è previsto proprio al fine di ottenere l’adempimento dell’obbligo della pubblica amministrazione di conformarsi, per quanto riguarda il caso deciso, al giudicato. La natura del giudice che ha emesso il titolo non incide sull’esperibilità dell’azione.
Nel merito il ricorso è fondato. L’Amministrazione intimata non ha fornito alcun elemento volto a dimostrare l’adempimento di quanto impostole dal giudicato. Il Tribunale ordina pertanto al Ministero di procedere all’accredito sul portafoglio “carta docente” della somma di euro 1.500,00, per le finalità di cui all’art. 1, comma 121, della legge n. 107/2015, nel termine di sessanta giorni dalla notifica o comunicazione della sentenza.
Il Collegio nomina inoltre, sin d’ora, un commissario ad acta per il caso di inottemperanza perdurante oltre il termine assegnato, individuandolo nel Direttore della competente Direzione generale, con facoltà di delega e subdelega, che dovrà attivarsi su istanza della ricorrente e provvedere nell’ulteriore termine di sessanta giorni. Le spese del giudizio seguono la soccombenza e sono liquidate in dispositivo, con distrazione a favore delle procuratrici dichiaratesi antistatarie.
Nota della Redazione
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