Ottemperanza di sentenze del giudice ordinario e limiti interpretativi del giudice amministrativo (TAR Sicilia n. 1250 del 30.04.2026)

Principi di diritto (Massima)
Nel giudizio di ottemperanza promosso per conseguire l’esecuzione di sentenze del giudice ordinario, il giudice amministrativo non è legittimato a svolgere alcuna interpretazione della decisione ottemperanda che ecceda quanto emerge dal tenore letterale e dal combinato disposto di motivazione e dispositivo. Egli può esercitare esclusivamente poteri sostitutivi di stretta interpretazione, senza integrare il giudicato né risolvere questioni non decise dal giudice ordinario, pena lo sconfinamento nella giurisdizione di quest’ultimo. Ove il perimetro di accoglimento della domanda non si esaurisca nella mera condanna al pagamento di somme già determinate, ma involga profili di perdurante efficacia o di rinnovo di una convenzione, il ricorso per ottemperanza è respinto.

Il Fatto

Il ricorrente ha chiesto, ai sensi dell’art. 112 c.p.a., l’esecuzione di una sentenza della Corte d’Appello di Caltanissetta, che aveva confermato la pronuncia di primo grado. Quest’ultima aveva dichiarato il Comune tenuto al pagamento della retta di ricovero nella misura residuale tra l’importo complessivo di € 1.065,00 e la quota di € 570,56 gravante sull’interessato, aveva rigettato la domanda riconvenzionale dell’ente e aveva condannato il Comune alla rifusione delle spese.

Secondo il ricorrente, il giudicato da ottemperare conterrebbe una statuizione di condanna al pagamento delle somme a titolo di “Quota retta” dal gennaio 2009 al settembre 2025, per complessivi € 122.600,34, oltre alle mensilità successive. Il Comune si è costituito eccependo l’inammissibilità del ricorso, per l’assenza di una statuizione di condanna nei propri confronti e per aver più volte manifestato disponibilità al rinnovo della convenzione, il cui mancato perfezionamento sarebbe imputabile alla mancata produzione documentale da parte del ricorrente.

La Motivazione della Corte

Il Collegio muove da un principio consolidato: nel giudizio di ottemperanza azionato per conseguire l’esecuzione di sentenze del giudice ordinario, il giudice amministrativo non può interpretare la decisione ottemperanda oltre il tenore letterale e il combinato disposto di motivazione e dispositivo. Richiama in proposito Cons. Stato, Sez. VI, n. 8409 del 2022.

Da tale premessa discende il limite dei poteri esercitabili: il giudice dell’esecuzione può avvalersi soltanto di poteri sostitutivi di stretta interpretazione. Gli è precluso tanto l’integrazione del giudicato quanto la soluzione di questioni non risolte dal giudice ordinario, poiché simili operazioni comporterebbero uno sconfinamento nell’ambito della giurisdizione di quest’ultimo. Il Collegio richiama sul punto TAR Sicilia, Catania, Sez. IV, n. 1320 del 2025.

Applicando tali coordinate al caso concreto, il Tribunale rileva un palese dubbio interpretativo del dictum giurisdizionale. Il perimetro di accoglimento della domanda non si esaurisce, come sostenuto dal ricorrente, nella mera condanna al pagamento di somme già determinate e quantificate nel giudizio di cognizione.

Esso involge, invece, profili attinenti alla perdurante efficacia, rectius al rinnovo, della convenzione stipulata per il ricovero. Si tratta di questioni non risolvibili mediante la sola lettura della parte dispositiva e della motivazione della sentenza da ottemperare. Il giudice amministrativo non può colmare tale lacuna senza invadere il campo riservato al giudice ordinario.

Per queste ragioni il ricorso è respinto. La peculiarità della questione giustifica la compensazione delle spese di lite.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

Condividi:

Articoli simili

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *