Conflitto di interessi e discrezionalità tecnica nei concorsi universitari (TAR Lombardia n. 4156 del 15.12.2025)

Principi di diritto (Massima)
Nei concorsi per la copertura di posti di professore universitario, la sussistenza di rapporti di collaborazione scientifica o accademica tra commissario e candidato non integra, di per sé, le cause di incompatibilità previste dalla legge, salvo che tali rapporti assumano rilievo e intensità tali da far sorgere il sospetto di un giudizio fondato su conoscenze personali anziché sul risultato delle prove. La previsione di sotto-criteri e sotto-punteggi nella riunione preliminare della Commissione, consentita dal bando, non richiede specifica motivazione, poiché assolve alla funzione di predeterminare parametri oggettivi di riscontro. I giudizi delle Commissioni giudicatrici dei concorsi universitari, espressione di ampia discrezionalità tecnica, sono censurabili sul piano della legittimità per evidente superficialità, incompletezza, incongruenza o manifesta disparità, ed è precluso al giudice sostituire le valutazioni opinabili della Commissione con le proprie.

Il Fatto

La ricorrente ha partecipato a una procedura di selezione per un posto di professore di I fascia, da coprire mediante chiamata ai sensi dell’art. 18, comma 1, della legge n. 240/2010, presso il Dipartimento di Medicina Veterinaria di un Ateneo. All’esito della graduatoria si collocava al secondo posto, alle spalle del candidato poi dichiarato vincitore. Con decreto rettorale n. 39/2025 in data 7.1.2025 l’Ateneo ha nominato vincitore il controinteressato.

La ricorrente ha impugnato il decreto di nomina e i verbali della Commissione, deducendo l’illegittima composizione dell’organo per mancata astensione di un componente, l’illegittima determinazione dei criteri di valutazione e plurimi errori nella valutazione delle voci attività didattica, attività di ricerca e produzione scientifica.

La Motivazione della Corte

Il Collegio ha esaminato la censura sulla composizione della Commissione. Il rapporto tra il presidente e il controinteressato, ricostruito attraverso le pubblicazioni e le attività comuni, si riconduce a una collaborazione scientifica in un settore specialistico con ridotto numero di esperti. Non è stata dimostrata l’esistenza di un rapporto professionale con reciproci interessi economici, né di legami eccedenti la dimensione accademica. Richiamando Cons. Stato, sez. VII, n. 4465 del 2024 e Cons. Stato, sez. VII, n. 4028 del 2024, il Collegio ha escluso il vizio di composizione.

Quanto ai criteri, il bando consentiva alla Commissione di dettagliare ulteriormente i punteggi. La previsione di sotto-criteri, secondo l’orientamento di Cons. Stato, sez. VII, n. 7677 del 2024, non richiede specifica motivazione, poiché funge da parametro oggettivo di riscontro idoneo a soddisfare l’onere motivazionale.

Sul piano delle valutazioni, il Collegio ha ribadito i limiti del sindacato sulla discrezionalità tecnica. Le censure attinenti all’attività didattica e alla ricerca sono state rigettate: la Commissione ha correttamente escluso il punteggio per gli anni in cui la ricorrente non ha svolto insegnamento, e ha applicato i sotto-criteri ai progetti e alle pubblicazioni. L’errore nell’anno accademico di un insegnamento del controinteressato, riconosciuto dalla difesa erariale, incide in modo marginale sul punteggio e non ne intacca la prima posizione, con conseguente inammissibilità del motivo per difetto di interesse.

Il ricorso è stato quindi respinto, con compensazione delle spese in considerazione della complessità delle questioni.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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