Trasferimento per incompatibilità ambientale: indennità solo se definitivo (TAR Veneto n. 262 del 02.02.2026)
Principi di diritto (Massima)
Nel processo amministrativo sono inammissibili le domande e le censure introdotte con memoria difensiva non notificata alla controparte, anche quando si ricolleghino a motivi già dedotti, ove ne amplino il thema decidendum. L’indennità di trasferimento prevista dalla legge 10 marzo 2000, n. 86 presuppone la definitività del trasferimento. Annullato d’ufficio il provvedimento di trasferimento, la movimentazione del dipendente presso la nuova sede si risolve in un’assegnazione temporanea, che dà diritto al solo trattamento economico di missione. Le spese seguono la soccombenza virtuale, con condanna della P.A. che abbia implicitamente riconosciuto la fondatezza della pretesa attorea.
Il Fatto
Un assistente del Corpo di Polizia Penitenziaria impugna il provvedimento con cui il Ministero della Giustizia ha disposto il suo trasferimento definitivo per incompatibilità ambientale da una Casa Circondariale a un’altra, chiedendo anche la corresponsione dell’indennità di trasferimento prevista dalla legge 10 marzo 2000, n. 86.
Il ricorrente rappresenta di essere genitore affidatario esclusivo di due figli minori e che la sede di servizio originaria consente di conciliare il difficile ruolo di genitore. Nel giudizio cautelare il Collegio sospende l’efficacia del trasferimento e invita la P.A. a riesaminare l’affare. In esito a tale ordinanza il Ministero annulla il precedente decreto e dispone il distacco provvisorio presso la nuova sede. Il ricorrente deposita memoria ex art. 73 c.p.a., non notificata, chiedendo la cessazione della materia del contendere, l’ordine di adozione del trasferimento definitivo e la condanna al trattamento economico.
La Motivazione della Corte
Il Collegio, preso atto della dichiarazione del ricorrente, dichiara la cessazione della materia del contendere in ordine all’azione di annullamento del trasferimento, ormai annullato d’ufficio dall’Amministrazione.
La domanda volta a ordinare alla P.A. l’adozione del provvedimento di trasferimento definitivo è invece inammissibile, perché proposta con memoria non notificata. Il Tribunale richiama il consolidato insegnamento secondo cui, nel processo amministrativo, le censure introdotte con memoria difensiva non notificata alla controparte sono inammissibili, sia quando risultino completamente nuove, sia quando, pur richiamandosi a un motivo ritualmente dedotto, introducano elementi sostanzialmente nuovi, con violazione del termine decadenziale e del principio del contraddittorio. Alla memoria difensiva è affidato il solo compito di illustrazione esplicativa dei motivi già proposti, senza ampliare il thema decidendum (Cons. St., Sez. III, n. 3493 del 2014; TAR Veneto, Sez. II, n. 943 del 2023 e n. 70 del 2024).
Nel merito economico, il Collegio esclude la dovuta indennità di trasferimento, poiché il trasferimento è stato annullato d’ufficio dalla P.A. e la movimentazione presso la nuova sede si è risolta di fatto in un’assegnazione temporanea. Questa, sussistendone i presupposti, dà diritto soltanto al riconoscimento del trattamento economico di missione. Il richiamo è a Cons. St. n. 298 del 2006: annullato un provvedimento di trasferimento per esigenze di servizio, il servizio prestato di fatto nella sede di destinazione fino alla restituzione alla sede di origine dà diritto al trattamento di missione, dato che l’annullamento giurisdizionale ripristina le condizioni che si sarebbero verificate senza l’atto illegittimo, indipendentemente dall’esistenza di un provvedimento formale di missione.
L’indennità ex l. 86/2001 spetta dunque solo se il trasferimento è definitivo. Le spese di lite, liquidate secondo il principio della soccombenza virtuale, sono poste a carico della P.A., che annullando d’ufficio il trasferimento ha implicitamente riconosciuto la fondatezza della pretesa attorea.
Nota della Redazione
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