Ricorso inammissibile per carenza di interesse se il PUA è decaduto (TAR Veneto n. 261 del 02.02.2026)

Principi di diritto (Massima)
Nel processo amministrativo di legittimità la verifica della legittimità dell’atto impugnato presuppone l’accertamento delle condizioni dell’azione. Il ricorso è inammissibile per carenza di interesse quando l’annullamento del provvedimento non arreca al ricorrente alcuna utilità pratica, personale, attuale e concreta. Nel caso di diniego di variante a un piano urbanistico attuativo, l’interesse difetta ove il piano sia ormai decaduto per decorso del termine decennale di efficacia previsto dalla legge. La convenzione di lottizzazione, atto accessorio al piano, non incide sul termine massimo di validità del sovrastante strumento di pianificazione secondaria. L’Amministrazione non può rimanere vincolata sine die alle tempistiche e alle scelte dei privati lottizzanti.

Il Fatto

I ricorrenti sono proprietari di un compendio immobiliare situato a nord del cimitero comunale, per il quale nel 2009 il Consiglio comunale aveva approvato un piano di lottizzazione di iniziativa privata riferito all’ambito di intervento unitario allora previsto dal PRG. Il progetto originario riconosceva una capacità edificatoria significativa, con una quota destinata a edilizia residenziale pubblica. Il piano non veniva attuato e la relativa convenzione urbanistica non risulta mai sottoscritta.

Nel 2013 i ricorrenti proponevano un accordo di pianificazione ex art. 6 L.R. n. 11/2004, approvato dall’Amministrazione, che eliminava l’obbligo di ERP in cambio di una riduzione della capacità edificatoria e introduceva un credito edilizio, oltre a prescrizioni sulle altezze e sulla cessione di aree. Nel 2024 i ricorrenti depositavano una proposta di variante al piano del 2009, che si discostava dalle previsioni dell’accordo. Il Comune comunicava i motivi ostativi ex art. 10-bis L. n. 241/1990 e, con deliberazione di Giunta, restituiva la proposta ritenendola non conforme. Avverso tali atti è insorto il ricorso.

La Motivazione della Corte

Il Collegio esamina prioritariamente l’eccezione di inammissibilità per originaria carenza di interesse, sollevata dall’Amministrazione resistente in ragione dell’intervenuta decadenza del piano di lottizzazione. L’eccezione è accolta.

Il Tribunale ricorda che la verifica di legittimità degli atti impugnati non si compie nell’astratto interesse generale, ma presuppone l’accertamento delle condizioni dell’azione. Esse svolgono una funzione di filtro deflattivo, impedendo che l’azione divenga strumento per tutelare interessi emulativi o pretese impossibili. La legittimazione al ricorso consiste nella titolarità di una situazione differenziata e giuridicamente rilevante; l’interesse al ricorso consiste nell’utilità pratica che il soggetto trae dall’annullamento, e deve essere personale, attuale e concreto, sussistere al momento della proposizione della domanda e permanere al momento della decisione.

Nel caso concreto i ricorrenti, pur legittimati, non hanno un interesse concreto, non potendo trarre alcun beneficio dall’annullamento degli atti, che si riferiscono alla variante di un piano decaduto da circa sei anni. Il piano, dal 2009, non ha mai avuto alcun principio di attuazione, non essendo stato nemmeno convenzionato, né è stato oggetto di specifiche richieste di proroga.

In base agli artt. 16, comma 5, e 17 L. n. 1150/1924, nonché all’art. 20, comma 9, L.R. n. 11/2004, i piani attuativi hanno efficacia per un periodo massimo di dieci anni, decorsi i quali diventano inefficaci. Poiché, ai sensi dell’art. 20, comma 8, L.R. n. 11/2004, i piani attuativi entrano in vigore dieci giorni dopo la pubblicazione del provvedimento di approvazione, il piano risulta ormai decaduto. Non può trovare applicazione la proroga triennale disposta dal d.l. 98/2013, poiché la convenzione non è mai stata sottoscritta.

Il Collegio respinge la tesi dei ricorrenti secondo cui il piano non sarebbe mai divenuto efficace per la mancata stipula della convenzione. La convenzione di lottizzazione è atto accessorio al piano e non incide sul termine massimo di validità dello strumento di pianificazione secondaria, richiamando Cons. St. n. 7068/2023 e i precedenti ivi richiamati. Non è concepibile che l’Amministrazione resti vincolata sine die alle scelte dei privati.

Ne deriva l’inammissibilità del ricorso: anche in caso di annullamento, i ricorrenti non otterrebbero alcun beneficio, dovendo presentare un’istanza per un nuovo piano, senza poter fare affidamento sulle previsioni di quello previgente. Le spese di lite sono compensate in ragione della problematicità delle questioni.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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