Ottemperanza a sentenza del TAR: inerzia del Comune e commissario ad acta (TAR Sicilia n. 1710 del 05.06.2026)

Principi di diritto (Massima)
In sede di ottemperanza, ai sensi dell’art. 114 cod. proc. amm., l’Amministrazione che non dimostri di avere dato esecuzione al giudicato — mediante la riduzione in pristino, la restituzione del bene illegittimamente occupato e trasformato, ovvero l’adozione del decreto di acquisizione ex art. 42 bis d.p.r. n. 327/2001 con corresponsione delle indennità — va condannata a dare piena ed esatta esecuzione nel termine assegnato dal giudice. La mancata costituzione in giudizio non esonera l’Amministrazione dall’onere di provare l’avvenuto adempimento. Per il caso di ulteriore inerzia il giudice nomina sin d’ora il commissario ad acta, con facoltà di delega, fissando un ulteriore termine per le determinazioni occorrenti, con oneri a carico dell’ente.

Il Fatto

Il ricorrente ha proposto ricorso per l’ottemperanza alla sentenza n. 339/2025 del TAR Sicilia-Palermo, con la quale era stato ordinato al Comune di disporre la restituzione, previa riduzione in pristino, di un appezzamento di terreno illegittimamente occupato e trasformato, oltre al risarcimento del danno da occupazione e all’onere di proporre una somma a titolo risarcitorio secondo i criteri indicati in motivazione.

Il Comune non si è costituito in giudizio. Il ricorrente ha chiesto l’accoglimento del ricorso, la vittoria delle spese e la nomina di un commissario ad acta. La causa è stata posta in decisione all’esito della camera di consiglio.

La Motivazione della Corte

Il Collegio ha ritenuto il ricorso documentalmente fondato. Costava in atti che la sentenza presupposta era passata in giudicato e che erano state rispettate le formalità e i termini di legge per la notifica della pronuncia all’Amministrazione comunale.

Il Comune, non essendosi costituito, non ha provato di avere dato corso alla sentenza mediante la riduzione in pristino stato e la restituzione dei terreni occupati e irreversibilmente trasformati. Parimenti, non ha dimostrato di avere adottato, in via alternativa, il decreto di acquisizione ai sensi dell’art. 42 bis d.p.r. n. 327/2001 e di avere corrisposto le indennità ivi previste.

Da qui la condanna dell’ente a dare piena ed esatta esecuzione agli obblighi derivanti dalla sentenza del TAR, entro il termine ultimo di novanta giorni dalla comunicazione in via amministrativa, o dalla notificazione ad opera di parte se anteriore.

Per il caso di ulteriore inerzia il Tribunale ha nominato sin d’ora commissario ad acta il Dirigente del Dipartimento delle Autonomie Locali, con facoltà di delega ad altro funzionario del medesimo Dipartimento. Il commissario provvederà, su espressa richiesta di parte, entro l’ulteriore termine di sessanta giorni, alle determinazioni occorrenti per assicurare l’esatta osservanza degli obblighi derivanti dalla sentenza, con oneri a carico del Comune, facendo pervenire al Tribunale una dettagliata relazione sugli adempimenti realizzati.

Il Collegio ha poi regolato il compenso del commissario, da determinarsi con decreto ai sensi del d.p.r. n. 115/2002, con presentazione della parcella a pena di decadenza nei termini ivi previsti e con decorrenza del termine dal compimento dell’ultimo atto di esecuzione. Ha inoltre precisato le modalità di deposito telematico degli atti dell’ausiliario. Le spese di lite, seguite la soccombenza, sono state liquidate in dispositivo e distratte in favore dell’Amministrazione della Giustizia Amministrativa, confermando altresì l’ammissione del ricorrente al patrocinio a spese dello Stato.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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