Rinuncia all’alloggio militare giustificata da inidoneità dell’unità abitativa (TAR Veneto n. 263 del 02.02.2026)

Principi di diritto (Massima)
La rinuncia all’assegnazione di un alloggio di servizio non può essere qualificata come ingiustificata, con conseguente applicazione della sanzione della sospensione del titolo di assegnazione e dell’esclusione dalla graduatoria, quando l’unità abitativa proposta è obiettivamente inidonea a soddisfare le esigenze del nucleo familiare. L’idoneità dell’alloggio va valutata alla stregua del numero dei vani utili rispetto ai componenti conviventi e delle superfici minime delle camere da letto fissate dalla normativa igienico-sanitaria, con esclusione dei vani accessori. Ove l’unità non assicuri una sistemazione adeguata a tutti i conviventi, la rinuncia costituisce esercizio di una facoltà legittima e il provvedimento sanzionatorio che la presupponga è illegittimo.

Il Fatto

Il ricorrente è un militare in servizio permanente effettivo presso un reparto dell’Aeronautica Militare, nel grado di Sergente Maggiore Capo, addetto a un nucleo operativo. In ragione dell’attività di servizio svolta ha diritto all’assegnazione di un alloggio di servizio correlato all’incarico, ai sensi dell’art. 281 del d.lgs. n. 66/2010. Ha presentato istanza per il proprio nucleo familiare, composto da cinque persone conviventi.

Collocatosi in prima posizione nella graduatoria di competenza, il ricorrente ha ricevuto la proposta di assegnazione di un alloggio. Dopo il sopralluogo ha sottoscritto una rinuncia motivata, rilevando l’insufficienza delle superfici delle camere, il numero dei vani utili e alcune criticità manutentive dell’immobile. L’Amministrazione ha ritenuto la rinuncia ingiustificata e, in applicazione dell’art. 323, comma 3, d.P.R. n. 90/2010, ha sospeso il titolo di assegnazione ed escluso il ricorrente dalla graduatoria per un anno. Da qui il ricorso.

La Motivazione della Corte

Il Collegio, dopo avere accolto in sede cautelare l’istanza del ricorrente con sospensione del provvedimento impugnato, ha esaminato nel merito la questione della giustificatezza della rinuncia. Il nodo giuridico riguarda la valutazione di idoneità dell’alloggio offerto rispetto alle esigenze abitative del nucleo familiare.

Il Tribunale muove dalla composizione del nucleo, pari a cinque persone conviventi, e dalla consistenza dell’unità abitativa proposta, composta da 3 vani utili e 2 bagni. Le due camere da letto hanno superficie di circa 13 e 17 mq e risultano inidonee ad ospitare cinque persone.

Il parametro applicato è quello delle norme urbanistiche e igienico-sanitarie vigenti. Il D.M. 5 luglio 1975, all’art. 2, prevede la dimensione minima di 9 mq per la camera singola e di 14 mq per la camera doppia. Ne deriva che la camera più piccola è idonea a una sola persona, mentre la più grande a due: restano senza idonea sistemazione le altre due persone del nucleo.

Il Collegio valorizza altresì il disposto dell’art. 318, comma 2, del T.U.O.M., che considera idonea l’abitazione composta da un numero di vani utili almeno pari a quello dei componenti conviventi, con esclusione dei vani accessori. L’unità proposta non soddisfa tale requisito.

Ne consegue che l’alloggio è obiettivamente inidoneo e che la rinuncia non può qualificarsi come ingiustificata. Il ricorso è pertanto accolto e il provvedimento impugnato annullato. In virtù dell’effetto conformativo, il ricorrente va ricollocato nel posto precedentemente occupato in graduatoria e riceve la proposta di un alloggio adeguato, se disponibile o a seguito di sopravvenute disponibilità. Le spese sono liquidate in euro 2000, oltre accessori.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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