Archiviazione AGCM legittima se nuovo provvedimento non contraddice il giudicato (TAR Lazio n. 12419 del 07.07.2026)
Principi di diritto (Massima)
Il provvedimento con cui l’AGCM archivia una segnalazione o rifiuta di intervenire è sindacabile dal giudice amministrativo solo nei limiti del controllo di non manifesta irragionevolezza, illogicità e proporzionalità dell’attività istruttoria svolta. L’avvio del procedimento istruttorio rientra nella discrezionalità dell’Autorità, la quale non è tenuta ad approfondire ogni profilo della segnalazione, non operando il principio di obbligatorietà dell’azione proprio dell’indagine penale. Il giudicato conformativo derivante dall’annullamento di un provvedimento di archiviazione non impone all’Autorità l’apertura automatica di procedimenti per condotte relative a prodotti diversi da quelli esaminati dal giudice, ma solo il riesercizio del potere per verificare la sussistenza di elementi sufficienti all’avvio dell’istruttoria. Il non luogo a provvedere per ragioni di priorità non preclude la facoltà dell’Autorità di procedere d’ufficio su elementi sopravvenuti.
Il Fatto
Un’associazione di consumatori aveva segnalato all’AGCM la pubblicizzazione di un gel per le prestazioni sessuali maschili, archiviata per assenza di elementi idonei a giustificare accertamenti. Dopo l’annullamento dell’archiviazione da parte del Consiglio di Stato, l’associazione presentava una nuova istanza, evidenziando ulteriori prodotti con claim analoghi. L’Autorità, svolte verifiche preliminari e rilevata la non raggiungibilità dei siti e la difficoltà di individuare i professionisti, disponeva l’archiviazione per la pratica originaria e il non luogo a provvedere per le altre. L’associazione impugnava i provvedimenti, deducendo violazione del giudicato e delle norme del Codice del consumo.
La Motivazione del TAR
Il Tribunale ha escluso la violazione del giudicato, rilevando che l’Autorità aveva adottato la nuova archiviazione dopo una rinnovata istruttoria e sulla base di ragioni diverse da quelle annullate, senza affermare la non ingannevolezza dei messaggi ma solo l’assenza di elementi sufficienti per approfondimenti. Il giudicato conformativo non poteva tradursi in un vincolo automatico all’apertura di procedimenti per i diciassette prodotti ulteriori, non esaminati dalla pronuncia del Consiglio di Stato. Quanto alla discrezionalità dell’AGCM, il Collegio ha ritenuto adeguata l’istruttoria preliminare (richieste di informazioni ad Aruba e all’autorità romena, accessi ai siti, richiesta di integrazione alla segnalante) e non irragionevole l’archiviazione, consequenziale alla mancata individuazione dei responsabili e alla cessazione delle condotte. La censura relativa al non luogo a provvedere è stata respinta, poiché l’Autorità si era attivata e la scelta di non aprire la fase istruttoria non preclude futuri approfondimenti d’ufficio ai sensi dell’art. 5, comma 2, del Regolamento. Il ricorso è stato rigettato, con compensazione delle spese.
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Nota della Redazione
Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.