Aree idonee ope legis per fotovoltaico e nozione unitaria di stabilimento (TAR Veneto n. 167 del 22.01.2026)

Principi di diritto (Massima)
Le aree agricole racchiuse in un perimetro i cui punti distino non più di 500 metri da uno stabilimento industriale sono aree idonee ope legis all’installazione di impianti fotovoltaici anche con moduli a terra, ai sensi dell’art. 20, comma 8, lett. c-ter, n. 2, del D.Lgs. n. 199/2021, in assenza di vincoli ai sensi della parte seconda del codice dei beni culturali e del paesaggio. Ai fini del calcolo della distanza lo stabilimento va inteso, per l’art. 268, comma 1, lett. h), del D.Lgs. n. 152/2006, come complesso unitario e stabile, configurabile come ciclo produttivo sottoposto al potere decisionale di un unico gestore: rilevano l’insieme e l’interdipendenza delle attività, non la singola componente impiantistica né l’accessorietà funzionale dell’una rispetto all’altra. Il diniego che neghi l’idoneità dell’area prendendo in considerazione il solo impianto, anziché il complesso produttivo unitario, è viziato da difetto di istruttoria e di motivazione. L’Amministrazione non può inoltre opporre ostacoli generali e astratti, non previsti dal legislatore statale, alla realizzazione di impianti su aree idonee ex lege: la qualificazione dell’area come agricola di pregio, da sola, non giustifica un divieto assoluto, occorrendo una motivazione rafforzata e specifica in rapporto alla tipologia di impianto prescelta.

Il Fatto

La società ricorrente intende realizzare, nel territorio di un Comune della provincia di Padova, un impianto fotovoltaico con moduli a terra di potenza nominale pari a 12,00 Mw. Il 20.12.2024 presenta allo sportello unico per le attività produttive l’istanza di attivazione della procedura abilitativa semplificata, ai sensi degli artt. 1, comma 2-quater, lett. a), del D.L. n. 7/2002 e 6 del D.Lgs. n. 28/2011. Il Comune chiede integrazioni documentali, la società vi provvede, quindi l’Amministrazione formula un preavviso di diniego ai sensi dell’art. 10-bis della legge n. 241/1990 e, nonostante le osservazioni del privato, si oppone definitivamente all’iniziativa con provvedimento del 5.3.2025.

La società impugna il diniego e gli atti presupposti davanti al TAR Veneto con due motivi: da un lato l’erronea esclusione dell’idoneità dell’area, che sorgerebbe entro l’area buffer dalla discarica e dal connesso impianto a biogas; dall’altro l’illegittimità della motivazione fondata sulla sola qualificazione dell’area come agricola di pregio. Il Comune eccepisce l’inammissibilità per carenza di interesse, sostenendo che il nuovo testo unico sulle rinnovabili riserverebbe impianti di tale potenza all’autorizzazione ordinaria, e chiede nel merito il rigetto.

La Motivazione della Corte

Il Collegio respinge l’eccezione di inammissibilità. Il provvedimento impugnato non motiva il rigetto con la necessità di un diverso procedimento, ma si fonda sull’inidoneità dell’area e sul richiamo alla disciplina regionale e provinciale. L’art. 15 del D.Lgs. n. 190/2024 fa salve le procedure per le quali la verifica di completezza della documentazione sia già compiuta: nella specie l’Amministrazione aveva chiesto integrazioni, poi soddisfatte, e la verifica non era conclusa alla data di entrata in vigore del decreto. Non ricorre quindi la riserva delle procedure in corso. Tuttavia la previsione va coordinata con l’art. 1, comma 3, del medesimo decreto, che impone a Regioni ed enti locali di adeguarsi entro centottanta giorni e, nelle more, mantiene applicabile la disciplina previgente. Le due norme operano su piani diversi: l’una delimita l’abrogazione e protegge le procedure già istruite, l’altra dispone l’ultrattività del diritto previgente per il periodo di adeguamento ed evita vuoti di sistema. La moratoria ha portata generale e non può essere limitata alle sole norme di competenza regionale e locale. Il diniego è dunque intervenuto mentre la procedura abilitativa semplificata era ancora operativa.

Nel merito il primo motivo è fondato. L’art. 20, comma 8, lett. c-ter, n. 2, del D.Lgs. n. 199/2021 considera idonee le aree classificate agricole entro 500 metri dallo stabilimento, definito dall’art. 268, comma 1, lett. h), del D.Lgs. n. 152/2006 come complesso unitario e stabile, configurabile quale ciclo produttivo sottoposto al potere decisionale di un unico gestore, in cui sono presenti uno o più impianti o sono svolte attività che producono emissioni.

La documentazione di parte dimostra che la discarica e l’annesso impianto di recupero energetico alimentato a biogas, prodotto dalla degradazione anaerobica della frazione organica del rifiuto, costituiscono un sistema integrato facente capo a un unico soggetto. Il biogas è captato da un pozzo, convogliato e utilizzato in un motore a gas per la produzione di energia elettrica ceduta alla rete. Si tratta di un complesso di più impianti adibiti ad attività differenti ma appartenenti a un medesimo ciclo produttivo, in cui produzione e utilizzo del biogas sono fasi complementari. Sussistono perciò i presupposti per qualificare l’insieme come stabilimento industriale.

Non rilevano le obiezioni del Comune. L’accessorietà dell’impianto a biogas rispetto alla discarica è argomento estraneo alla logica dell’art. 268, che guarda all’insieme del complesso unitario e interdipendente, senza indagare incidenza o prevalenza funzionale tra componenti. Né ha pregio il rilievo secondo cui il biogas sarebbe a sua volta rifiuto: qui non si discute il titolo richiesto per produrlo, ma la qualificazione giuridica di un complesso di attività che conduce alla produzione di energia elettrica. Poiché l’energia prodotta è ceduta al sistema e valorizzata dal gestore pubblico, manca la preclusione prospettata. Il Comune, calcolando la distanza dal solo impianto di recupero, ha applicato erroneamente la nozione di stabilimento: l’insieme sorge entro i 500 metri, con conseguente erroneità del diniego.

Fondato è anche il secondo motivo. L’opposizione comunale si fonda sul solo rilievo della collocazione in area agricola di pregio, senza alcuna ragione concreta legata alla tipologia di impianto prescelta. Il TAR richiama la propria sentenza n. 1775/2025 e la giurisprudenza amministrativa ivi considerata: rispetto alle aree idonee ex lege l’Amministrazione non può frapporre ostacoli generali e astratti non previsti dal legislatore statale, e la pianificazione territoriale è ammessa solo nella cornice dell’art. 20 del D.Lgs. n. 199/2021, con decisioni che non abbiano effetto espulsivo. La stessa legge regionale non pone preclusioni assolute per gli impianti a fonti rinnovabili in aree agricole di pregio, e resta ferma l’esigenza di una motivazione rafforzata in rapporto alla tipologia dell’impianto. Il ricorso è accolto con annullamento dei provvedimenti impugnati e compensazione delle spese.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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