Ottemperanza al giudicato civile e poteri del giudice amministrativo (TAR Piemonte n. 444 del 02.03.2026)
Principi di diritto (Massima)
In sede di ottemperanza al giudicato formatosi su sentenza del giudice ordinario, il TAR ordina all’Amministrazione soccombente di dare esecuzione alle statuizioni di condanna al pagamento delle somme liquidate in favore del ricorrente. Il termine dilatorio di 120 giorni dalla notifica del titolo, previsto dall’art. 14, comma 1, del d.l. n. 669 del 1996, si applica anche al giudizio di ottemperanza, con la conseguenza che il ricorso è ammissibile solo se tale termine sia infruttuosamente decorso. L’inerzia dell’Amministrazione giustifica la nomina sin d’ora del commissario ad acta. L’accertata serialità delle inottemperanze giustifica la trasmissione degli atti alla Corte dei conti per i profili di danno erariale.
Il Fatto
La ricorrente aveva ottenuto dal Tribunale civile di Torino, Sezione lavoro, una sentenza di condanna del Ministero dell’Istruzione e del Merito al pagamento di un importo corrispondente alle retribuzioni che avrebbe percepito in ragione dell’incarico, detratto quanto già corrisposto per i contratti di supplenza, oltre interessi e rivalutazione.
Formatosi il giudicato, e attestata la sentenza conforme all’originale ai sensi dell’art. 475 c.p.c., la ricorrente ha notificato il titolo al Ministero e, decorso inutilmente il termine dilatorio, ha proposto ricorso per ottemperanza davanti al TAR Piemonte, chiedendo l’ordine di pagamento delle somme liquidate, in capitale e interessi legali, e la nomina di un commissario ad acta. Il Ministero si è costituito con atto di mera forma, senza contestare l’inottemperanza.
La Motivazione della Corte
Il Collegio ha verificato in via preliminare la sussistenza dei presupposti di rito. La sentenza azionata è stata attestata conforme all’originale ai sensi dell’art. 475 c.p.c., come riformulato dall’art. 3, comma 34, del d.lgs. n. 149 del 2022, ed è stata notificata a mezzo posta elettronica certificata al Ministero soccombente presso il suo domicilio reale.
Alla data di proposizione del ricorso era decorso il termine dilatorio di 120 giorni dalla notifica, stabilito dall’art. 14, comma 1, del d.l. n. 669 del 1996 per l’avvio di azioni esecutive in danno dell’Amministrazione. Il Collegio ha ribadito che tale termine è applicabile anche al giudizio di ottemperanza, quale condizione di ammissibilità della domanda.
Non essendovi contestazione sull’omessa ottemperanza, il TAR ha ordinato al Ministero di dare esecuzione alla sentenza e di pagare le somme liquidate in favore della ricorrente entro sessanta giorni dalla comunicazione in via amministrativa o, se anteriore, dalla notificazione della decisione. Per l’ipotesi di inutile decorso del termine, ha nominato sin d’ora il commissario ad acta, individuato nel Direttore generale delle risorse umane e finanziarie del Ministero, con facoltà di delega, affinché ponga in essere tutti gli atti necessari all’integrale attuazione delle statuizioni giudiziali.
Il Collegio ha precisato che la ricorrente dovrà prontamente avvisare il commissario dell’infruttuoso decorso del termine, con istanza indicante anche il proprio codice fiscale. Poiché le funzioni commissariali sono affidate a un dipendente pubblico e sono connesse ai relativi compiti istituzionali, il compenso del commissario è compreso in quello già percepito dall’Amministrazione di appartenenza.
Le spese processuali sono state poste a carico del Ministero e liquidate secondo i parametri del d.m. n. 55 del 2014, ridotti in ragione dell’obiettiva semplicità e della marcata serialità dell’attività difensiva, con richiamo a Cons. Stato, Sez. II, n. 7316 del 2025. Il Collegio ha infine rilevato che l’inerzia del Ministero non costituisce ipotesi isolata, inserendosi in un contenzioso seriale relativo al mancato riconoscimento della retribuzione professionale docenti, con plurime condanne inottemperate sulle quali maturano interessi e spese. Ha quindi disposto la trasmissione di copia della pronuncia alla Procura regionale della Corte dei conti del Piemonte per gli eventuali provvedimenti di competenza.
Nota della Redazione
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