Valutazioni tecniche della Commissione e sindacato del giudice amministrativo (TAR Veneto n. 160 del 21.01.2026)
Principi di diritto (Massima)
Le valutazioni espresse dalla Commissione giudicatrice di un concorso per professore universitario costituiscono espressione di discrezionalità tecnica e sono pienamente sindacabili dal giudice amministrativo, che può verificarne l’attendibilità e la correttezza del criterio tecnico e del procedimento applicativo. Il sindacato giurisdizionale resta tuttavia escluso quando la valutazione non superi la soglia della logicità e della ragionevolezza, salvo che emerga sviamento logico, errore di fatto o contraddittorietà ictu oculi rilevabile. La Commissione è titolare di ampia discrezionalità nel catalogare i titoli, nell’attribuire loro rilevanza e nell’individuare i criteri di punteggio; l’incidenza ponderale di criteri e indicatori non può trasformarsi in una gabbia meccanicistica. Ciò che i Commissari devono fare è giustificare con congrua motivazione la scelta finale, facendo emergere le ragioni della prevalenza di un candidato sull’altro.
Il Fatto
L’Università degli Studi di Padova indiceva una procedura, ai sensi dell’art. 18 comma 4-ter della legge n. 240/2010, per la chiamata di un professore di prima fascia presso un dipartimento di area cardio-toraco-vascolare. All’esito delle valutazioni il candidato poi chiamato conseguiva il punteggio più elevato; la ricorrente si collocava seconda classificata.
Respinta l’istanza di annullamento in autotutela, la seconda classificata impugnava gli atti della procedura davanti al TAR Veneto, lamentando l’assenza nei verbali della valutazione comparativa e del giudizio complessivo e contestando i punteggi attribuiti in relazione a più elementi di valutazione. Il candidato risultato vincitore proponeva ricorso incidentale in via subordinata. L’Università e il controinteressato eccepivano l’inammissibilità delle censure, involgenti il merito delle valutazioni tecniche, e la carenza di interesse per mancato superamento della prova di resistenza.
La Motivazione della Corte
Il Collegio rileva che la Commissione, nei verbali n. 3 e n. 4, ha espresso i giudizi complessivi per ciascun elemento di valutazione e ha indicato i punteggi analitici per ogni criterio e sub-criterio. Da tali elementi emergono in modo chiaro le ragioni della preferenza accordata al vincitore: entrambi i candidati hanno conseguito valutazioni positive negli elementi relativi a pubblicazioni, didattica, ricerca e terza missione, ma il vincitore ha ottenuto una valutazione maggiormente favorevole nell’elemento delle attività assistenziali, cui il dipartimento aveva attribuito particolare rilievo.
Per tale elemento il vincitore ha conseguito il giudizio di Eccellente e il massimo punteggio, avendo un’esperienza assistenziale più lunga, ruoli di responsabilità crescente, un percorso formativo manageriale e un ventaglio di attività caratterizzate da maggiore multidisciplinarità, coerenti con le specifiche funzioni indicate nel bando. Le valutazioni risultano pertanto congruamente motivate.
Quanto al secondo motivo, il TAR richiama la giurisprudenza amministrativa: le valutazioni della Commissione sono espressione di discrezionalità tecnica, sindacabili sotto il profilo della ragionevolezza, adeguatezza e proporzionalità e sotto l’aspetto tecnico, ma non sostituibili con il diverso avviso del giudice ove non sia violata la soglia della logicità (richiamate Cons. Stato, Sez. VI, n. 2224 del 2023 e n. 2598 del 2022). La Commissione è altresì titolare di ampia discrezionalità nel catalogare i titoli e individuarne i criteri, non censurabile se non per manifesta irragionevolezza (richiamate Cons. Stato, Sez. VII, n. 3840 del 2023; Sez. V, n. 8321 del 2022; Sez. III, n. 6056 del 2018; Sez. VI, n. 3043 del 2014).
Sulla base di tali principi il Collegio ritiene inammissibili per carenza di interesse le censure che, ove accolte, non consentirebbero alla ricorrente di superare il vincitore, e infondate le restanti. In particolare, lo stesso punteggio sul criterio della produzione scientifica complessiva è giustificato dall’ampio spettro di materie e dall’arco temporale più esteso delle pubblicazioni del vincitore; le attività di terza missione sono state valorizzate dalla Commissione; le doglianze sull’elemento assistenziale non considerano che l’imaging cardiaco avanzato rappresenta solo una delle attività cliniche richieste. Il ricorso principale è dunque respinto; il ricorso incidentale è dichiarato improcedibile per sopravvenuta carenza di interesse. Spese compensate.
Nota della Redazione
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