Condono edilizio: ampliamento oltre il 20% escluso dalla sanatoria (TAR Lazio n. 3455 del 25.02.2026)

Principi di diritto (Massima)
In materia di condono edilizio di cui alla l. reg. Lazio n. 12/2004, la fattispecie della lett. a) dell’art. 2, comma 1 riguarda gli interventi non conformi agli strumenti urbanistici che non abbiano comportato un ampliamento superiore al venti per cento della volumetria originaria o, in alternativa, a 200 metri cubi. La lett. b) della medesima disposizione è riferibile alle opere di nuova costruzione e non all’ampliamento di un manufatto esistente. Ne consegue che l’ampliamento eccedente i limiti dimensionali della lett. a) non è suscettibile di sanatoria, con conseguente legittimità del diniego. Quanto al profilo procedimentale, la scelta di sussumere la fattispecie entro una diversa previsione normativa non richiede una specifica motivazione, essendo implicita nella qualificazione operata dall’amministrazione.

Il Fatto

La società ricorrente ha impugnato il diniego con cui Roma Capitale ha rigettato l’istanza di condono edilizio presentata per la sanatoria di un ampliamento di un edificio a destinazione residenziale. L’istanza era stata respinta previa comunicazione dei motivi ostativi all’accoglimento.

L’amministrazione ha applicato l’art. 2, comma 1, lett. a), della l. reg. n. 12/2004, ravvisando il superamento dei limiti volumetrici ivi previsti. La ricorrente ha censurato il provvedimento sotto due profili: la violazione della lett. b) della stessa norma, che avrebbe consentito la regolarizzazione entro i limiti dalla stessa fissati, e il difetto di motivazione per omessa valutazione delle osservazioni procedimentali.

La Motivazione della Corte

Il Collegio ha respinto entrambi i motivi, muovendo dalla qualificazione dell’intervento. La questione giuridica centrale attiene all’individuazione della fattispecie normativa applicabile tra la lett. a) e la lett. b) dell’art. 2, comma 1.

Sul primo profilo, il Tribunale ha chiarito che la lett. b) riguarda le opere di nuova costruzione. Nel caso esaminato si verte, invece, in presenza di un ampliamento di un manufatto preesistente: la fattispecie ricade pertanto nella lett. a), che disciplina gli interventi non conformi alle norme urbanistiche e agli strumenti urbanistici approvati o adottati al 31 marzo 2003.

Il Collegio ha quindi verificato il rispetto dei limiti dimensionali. L’ampliamento supera ampiamente il venti per cento della volumetria della costruzione originaria, soglia oltre la quale opera la preclusione alla sanatoria. L’applicazione della lett. a) risulta dunque corretta e il diniego immune da censure.

Quanto alle doglianze formali, il Tribunale ha rilevato che la ricorrente non ha specificato quali osservazioni sarebbero rimaste non valutate, eccettuata la mancata applicazione della norma invocata dalla parte. Tale scelta non richiede una particolare motivazione, essendo implicita nella sussunzione della fattispecie entro una diversa previsione astratta.

Sul piano processuale, il ricorso è stato respinto, con condanna della ricorrente alla rifusione delle spese di lite in favore di Roma Capitale.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

Condividi:

Articoli simili

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *