Notifica di motivi aggiunti non perfezionata: rinvio dell’istanza cautelare (TAR Abruzzo n. 154 del 15.06.2026)
Principi di diritto (Massima)
In sede di esame dell’istanza cautelare, il giudice amministrativo deve verificare che il contraddittorio sia stato correttamente instaurato. Qualora la notifica del ricorso per motivi aggiunti, effettuata tramite servizio postale, risulti spedita ma non ancora pervenuta alla controparte, difettando la prova della consegna dell’atto, il Collegio non può decidere sull’istanza e deve disporre il rinvio della camera di consiglio a nuova udienza, riservando ogni provvedimento inerente alla trattazione del merito cautelare. Tale rinvio è funzionale a garantire l’effettività del contraddittorio e il rispetto del principio del giusto processo.
Il Fatto
Il ricorrente ha impugnato, con ricorso introduttivo, la determinazione di approvazione della graduatoria finale di merito del concorso pubblico per sette posti di Assistente Amministrativo, oltre agli atti presupposti e consequenziali. Successivamente, ha proposto motivi aggiunti avverso ulteriori determinazioni regionali, chiedendo altresì la sospensione dell’efficacia dei provvedimenti impugnati.
Nella camera di consiglio fissata per la trattazione dell’istanza cautelare, il Collegio ha rilevato una criticità procedurale: la notifica del ricorso per motivi aggiunti a una controinteressata, eseguita a mezzo del servizio postale, risultava spedita ma non ancora ricevuta, non essendo pervenuta al mittente la prova dell’avvenuta consegna. La Regione Abruzzo si è costituita in giudizio, mentre la controinteressata non ha svolto difese.
La Motivazione della Corte
Il Tribunale Amministrativo Regionale per l’Abruzzo ha preliminarmente verificato la regolarità del contraddittorio, riscontrando che la notifica dei motivi aggiunti alla controinteressata non poteva considerarsi perfezionata. L’assenza della prova di ricezione dell’atto, atteso che la spedizione risultava effettuata ma il plico non ancora consegnato, ha impedito al Collegio di procedere alla discussione nel merito dell’istanza cautelare.
In applicazione dell’art. 55 cod. proc. amm., il giudice ha ritenuto necessario rinviare la causa a nuova camera di consiglio, fissata per il giorno 10 luglio 2026, al fine di consentire il perfezionamento della notifica e la piena instaurazione del contraddittorio nei confronti di tutte le parti del giudizio.
Il Collegio ha, pertanto, riservato ogni provvedimento inerente alla trattazione dell’istanza cautelare, limitandosi a disporre il rinvio. L’ordinanza, emessa in forma semplificata, è stata demandata alla segreteria per la comunicazione alle parti, con obbligo di esecuzione da parte dell’Amministrazione.
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Nota della Redazione
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