Obblighi TUSP delle amministrazioni socie anche in società quotate (TAR Veneto n. 151 del 20.01.2026)
Principi di diritto (Massima)
La clausola di esonero di cui all’art. 1, comma 5, del d.lgs. n. 175/2016 opera esclusivamente nei confronti delle società quotate e non delle pubbliche amministrazioni socie. Pertanto, gli obblighi di motivazione analitica e di adozione dell’atto deliberativo previsti dagli artt. 5, 7 e 8 del T.U.S.P. gravano sull’amministrazione anche quando l’acquisizione della partecipazione, diretta o indiretta, avvenga per il tramite di una società quotata o di una sua controllata. L’art. 21-bis della legge n. 287/1990 legittima l’AGCM a esperire anche l’azione avverso il silenzio, non potendo la tutela della concorrenza dipendere dall’arbitrio dell’ente che ometta la delibera.
Il Fatto
L’Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato ha proposto ricorso ex art. 21-bis della legge n. 287/1990 nei confronti di un Comune socio di una società a partecipazione interamente pubblica, deducendo l’inerzia dell’ente rispetto all’adozione degli atti deliberativi concernenti l’acquisizione dell’intero capitale sociale di una società già costituita.
L’operazione era stata perfezionata da una controllata della società in house, la quale aveva internalizzato l’attività di relining. A fronte della nota informativa della società, l’Autorità aveva emesso un parere motivato con cui contestava la violazione degli artt. 5, 7 e 8 del T.U.S.P. Il Comune, come altri enti soci, aveva opposto un riscontro negativo o era rimasto silente. Da qui il ricorso, con richiesta di condanna a provvedere e di nomina di un commissario ad acta.
La Motivazione della Corte
Il Collegio ha anzitutto respinto le eccezioni di inammissibilità. Quanto alla legittimazione dell’Autorità, si è osservato che il parere motivato integra un atto di diffida e che la legitimatio ad causam straordinaria non è vincolata al solo rimedio impugnatorio, in forza del principio di atipicità delle azioni. L’art. 21-bis consente quindi di contestare anche i comportamenti omissivi lesivi della concorrenza.
Né rileva, secondo il Tribunale, l’inefficacia del contratto di acquisto sancita dall’art. 8, comma 2, del T.U.S.P.: trattandosi di norma sugli effetti del negozio, essa non limita il potere di azione dell’Autorità volto a censurare l’inerzia a monte. La delibera consiliare è atto amministrativo prodromico all’atto negoziale, con conseguente giurisdizione del giudice amministrativo.
Nel merito, la questione centrale attiene all’interpretazione dell’art. 1, comma 5, del T.U.S.P. Seguendo il criterio letterale, richiamato anche dalla adunanza plenaria n. 1 del 2025, il Collegio ha ritenuto che la clausola di esonero riguardi le sole società quotate, senza alcuna deroga per gli obblighi posti in capo alle amministrazioni. Le stesse amministrazioni, del resto, non trovano menzione nella norma, che, essendo derogatoria, è soggetta a stretta interpretazione.
Ne deriva che, in base al combinato disposto degli artt. 8, comma 1, e 7, commi 1 e 2, del T.U.S.P., l’amministrazione che acquisisce una partecipazione, anche indiretta, deve assolvere agli oneri di motivazione analitica di cui all’art. 5, con trasmissione della delibera all’Autorità e alla Corte dei conti. L’obbligo si impone a maggior ragione quando l’acquisto sia perfezionato da una società in house, che conserva tale natura pur essendo quotata e resta soggetta al controllo analogo dei Comuni soci.
Il ricorso è stato dunque accolto, con declaratoria di illegittimità dell’inerzia e condanna del Comune a conformarsi al parere motivato entro sessanta giorni. Le spese sono state compensate.
Nota della Redazione
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