Sospensione nulla osta stagionale e carenza interesse al visto (TAR Lazio n. 8901 del 14.05.2026)
Principi di diritto (Massima)
L’art. 3, comma 2, del decreto-legge 11 ottobre 2024, n. 145, convertito con modificazioni dalla legge 9 dicembre 2024, n. 187, sospende l’efficacia dei nulla osta al lavoro già rilasciati a favore di lavoratori di Paesi a elevato rischio di documentazione contraffatta fino alla conferma espressa dello Sportello unico per l’immigrazione. Ne consegue che il procedimento consolare volto al rilascio del visto di ingresso, in mancanza di un nulla osta efficace, non può che concludersi con un provvedimento negativo o soprassessorio. La parte ricorrente, la cui posizione sia subordinata all’esito di verifiche amministrative ulteriori e autonome, difetta di un interesse concreto e attuale alla definizione del giudizio avverso il silenzio e l’azione proposta è dichiarata inammissibile.
Il Fatto
Il ricorrente, cittadino bengalese, aveva ottenuto il rilascio di un nulla osta al lavoro subordinato-stagionale da parte dello Sportello Unico Immigrazione della Prefettura di Rimini, ai sensi del D.P.C.M. 27 settembre 2023. Successivamente, aveva richiesto all’Ambasciata italiana a Dhaka la fissazione dell’appuntamento per il rilascio del visto di ingresso per motivi di lavoro, senza ricevere riscontro.
Avverso il silenzio della sede diplomatica, il ricorrente proponeva ricorso dinanzi al Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio, deducendo la violazione dell’art. 2 della legge 7 agosto 1990, n. 241. Con motivi aggiunti, estendeva l’impugnazione al silenzio serbato dalla Prefettura di Rimini e dall’Ispettorato Nazionale del Lavoro in merito alle verifiche aggiuntive sul nulla osta, in relazione all’art. 3 del d.l. 145/2024.
La Motivazione della Corte
Il Collegio ha preliminarmente esaminato la disciplina introdotta dall’art. 3 del decreto-legge 11 ottobre 2024, n. 145, convertito con modificazioni dalla legge 9 dicembre 2024, n. 187. Tale disposizione, nel quadro delle domande di nulla osta per lavoratori di Stati a elevato rischio di presentazione di documentazione contraffatta, ha sospeso l’efficacia dei nulla osta già rilasciati fino alla conferma espressa da parte dello Sportello unico per l’immigrazione del positivo espletamento delle verifiche, con conseguente sospensione dei procedimenti per il rilascio del visto di ingresso pendenti alla data di entrata in vigore del decreto.
Il Tribunale ha rilevato che il ricorrente, cittadino del Bangladesh, rientra nell’ambito di applicazione della norma, che individua espressamente tale Paese fino al 31 dicembre 2025. L’efficacia del nulla osta rilasciato in suo favore risultava, pertanto, sospesa in attesa della conferma dello Sportello unico.
In tale quadro, il procedimento di competenza della sede diplomatica non avrebbe potuto concludersi con il rilascio del visto, mancando un nulla osta efficace. L’esito del procedimento consolare non poteva che essere negativo o soprassessorio, essendo la sede diplomatica tenuta a prendere atto della sospensione e ad attendere le determinazioni delle Amministrazioni preposte agli accertamenti, in un procedimento strutturalmente e funzionalmente autonomo.
Pertanto, il Collegio ha escluso la sussistenza di un interesse concreto e attuale del ricorrente alla conclusione del procedimento e ha dichiarato l’atto introduttivo e i motivi aggiunti inammissibili per carenza di interesse, compensando integralmente le spese del giudizio in ragione delle peculiarità della vicenda.
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Nota della Redazione
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