Ritiro cautelare delle armi legittimo per conflittualità familiare persistente (TAR Sicilia n. 2548 del 25.08.2026)
Principi di diritto (Massima)
Il ritiro cautelare delle armi e dei titoli autorizzativi adottato ai sensi dell’art. 39, comma 2, T.U.L.P.S. costituisce misura preventiva, provvisoria e anticipatoria, dotata di intrinseca urgenza e di autonoma e immediata lesività, come tale direttamente impugnabile innanzi al giudice amministrativo. La sua adozione non presuppone l’accertamento di responsabilità penali né la sussistenza di gravi indizi di colpevolezza, richiedendo esclusivamente atipiche circostanze di fatto, oggettive e soggettive, ragionevolmente e logicamente sintomatiche della mancata affidabilità del titolare. Tra tali circostanze rientra la persistente conflittualità familiare, corroborata dalla presentazione di querele reciproche, non rilevando l’esito del procedimento penale ai fini preventivi cui è improntato l’istituto. Il titolare dell’autorizzazione deve assicurare non solo la propria affidabilità circa il buon uso delle armi, ma anche l’assenza del pericolo di abusi derivanti da soggetti con cui intrattiene relazioni familiari o personali.
Il Fatto
Il ricorrente, titolare di autorizzazione alla detenzione di armi e munizioni, dopo aver subito reiterate minacce di morte dal proprio fratello, legate a dissidi di natura familiare, presentava denuncia-querela presso una stazione dei Carabinieri, integrandola in più occasioni a fronte del perdurante atteggiamento intimidatorio. Il 7 agosto 2024 subiva un’aggressione fisica dal medesimo congiunto. L’8 agosto 2024, recatosi nuovamente in caserma per integrare la querela, veniva invece sottoposto al ritiro cautelare delle armi, delle munizioni e del titolo autorizzativo in suo possesso, disposto dagli agenti di pubblica sicurezza ai sensi dell’art. 39, comma 2, T.U.L.P.S..
Il ricorrente impugnava il verbale davanti al TAR Sicilia, deducendo il travisamento dei fatti, il difetto di istruttoria e di motivazione in ordine ai presupposti di necessità e urgenza, la contraddittorietà dell’azione amministrativa e l’insufficienza della mera iscrizione nel registro delle notizie di reato a fondare il provvedimento. Il Ministero dell’Interno si costituiva chiedendo il rigetto del ricorso.
La Motivazione della Corte
Il Collegio affronta anzitutto un profilo preliminare: la natura cautelativa del provvedimento non lo degrada ad atto puramente interlocutorio ed endoprocedimentale. Il ritiro produce effetti immediatamente preclusivi della detenzione, in attesa del provvedimento definitivo del Prefetto di cui al primo comma dell’art. 39 T.U.L.P.S., ed è pertanto direttamente impugnabile per la sua autonoma e immediata lesività. L’interesse al ricorso persiste finché il provvedimento interinale conserva efficacia, non risultando documentata l’emanazione dell’atto definitivo.
Nel merito, il Collegio richiama la formulazione dell’art. 39, comma 2, T.U.L.P.S., che nei casi di urgenza consente agli ufficiali e agenti di pubblica sicurezza l’immediato ritiro cautelare dei materiali, con comunicazione al Prefetto. Il giudizio amministrativo può prescindere dall’accertamento di responsabilità penali e dalla sussistenza di gravi indizi di colpevolezza, presupponendo soltanto atipiche circostanze di fatto, oggettive e soggettive, sintomatiche della mancata affidabilità del titolare.
Il Collegio valorizza la sussistenza di una persistente conflittualità familiare, attestata dallo stesso ricorrente nel ricorso e corroborata dalla presentazione di una querela anche nei suoi confronti. Ai fini preventivi dell’istituto non rileva l’esito del procedimento penale. Il titolare dell’autorizzazione deve assicurare non solo la propria affidabilità circa il buon uso delle armi, ma anche che non vi sia il pericolo di abusi da parte dei soggetti con cui intrattiene relazioni familiari o personali.
Il Collegio esamina il verbale impugnato, che dà conto delle ragioni del ritiro legate a circostanze obiettivamente gravi, mai smentite nei loro accadimenti fattuali, ossia le reiterate minacce subite dal fratello, seguite da reciproche querele. Pur nella sintesi propria di un provvedimento cautelare, il verbale fa riferimento alle ragioni di necessità ed urgenza che hanno spinto gli agenti al ritiro, e tale valutazione, nella cornice dell’ampia discrezionalità riconosciuta all’Autorità di pubblica sicurezza in materia, non appare censurabile. Il ricorso è pertanto respinto, con compensazione delle spese.
Nota della Redazione
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