Valutazioni tecniche esaminatore guida alpina insindacabili salvo irragionevolezza (TAR Veneto n. 43 del 12.01.2026)

Principi di diritto (Massima)
Le valutazioni espresse dagli istruttori nell’ambito di un esame tecnico-pratico per l’abilitazione professionale costituiscono espressione di discrezionalità tecnica, sindacabile dal giudice amministrativo nei soli limiti del travisamento dei fatti, della irragionevolezza e della illogicità manifeste, tali da evidenziare l’inattendibilità della valutazione censurata. Le mere allegazioni del candidato, prive di supporto probatorio, non sono idonee a mettere in discussione l’attendibilità del giudizio tecnico-discrezionale. È legittimo il giudizio collegiale che recepisce i voti dei singoli istruttori attraverso la media aritmetica dei punteggi, senza che sia prevista una discussione collegiale, risultando irrilevante l’assenza di taluni istruttori al momento dello scrutinio, poiché questi hanno già manifestato il proprio giudizio.

Il Fatto

Il ricorrente ha impugnato il giudizio di inidoneità conseguito nella prova pratica relativa a un modulo del corso di formazione interregionale per aspirante guida alpina, unitamente allo scrutinio e agli atti connessi. Il giudizio era stato comunicato verbalmente al candidato, all’esito di una prova sostenuta nel luglio 2022, con un punteggio gravemente insufficiente sulle voci della sicurezza e della professionalità.

Dopo il rigetto dell’istanza cautelare, il ricorrente ha dedotto tre motivi: la mancata predeterminazione dei criteri di valutazione e l’erroneità del giudizio negativo; il difetto di istruttoria per l’assenza, allo scrutinio, degli istruttori della prima parte del modulo; il travisamento dei fatti per le condizioni psico-fisiche dell’istruttore. Il Collegio regionale resistente ha eccepito la sopravvenuta carenza di interesse alla decisione.

La Motivazione della Corte

Il Tribunale ha respinto il ricorso, ritenendo di poter prescindere dall’esame dell’eccezione di sopravvenuta carenza di interesse, motivatamente contestata dal ricorrente, in ragione dell’infondatezza nel merito.

Quanto al primo motivo, il Collegio ha accertato che l’amministrazione ha predeterminato i criteri di valutazione in un apposito regolamento per il corso interregionale, che disciplina la prova contestata e i parametri di superamento degli esami. È venuto meno, dunque, il presupposto della censura sulla mancata fissazione dei criteri.

Sul merito del giudizio negativo, il Tribunale ha qualificato la valutazione degli istruttori come espressione di discrezionalità tecnica, sindacabile entro i limiti del travisamento dei fatti, della irragionevolezza e della illogicità, richiamando Cons. Stato, sez. III, n. 6346 del 2014. Le valutazioni rese non sono apparse manifestamente irragionevoli e si sottraggono al sindacato del giudice amministrativo. Le allegazioni del ricorrente, prive di riscontro probatorio, non ne intaccano l’attendibilità. Irrilevanti e inconferenti sono risultati gli esempi tratti dall’osservazione delle prove di altri candidati, offerti per dimostrare un trattamento più severo.

Il secondo motivo è stato respinto alla luce della disciplina regolamentare, che prevede una media aritmetica dei voti di tutti gli istruttori per ciascun parametro. Il giudizio finale è reso dall’organo nel suo complesso, senza dare evidenza alle valutazioni dei singoli commissari, recepite mediante un’operazione matematica. Il giudizio dei singoli istruttori costituisce una fase propedeutica alla formazione del giudizio collegiale: ne deriva l’irrilevanza dell’assenza di alcuni istruttori allo scrutinio, avendo essi già manifestato il proprio giudizio.

Il terzo motivo, con cui si imputava il giudizio negativo alla forma psico-fisica dell’istruttore, è stato parimenti respinto per le medesime ragioni già espresse in ordine alla discrezionalità tecnica. Il ricorso è stato integralmente respinto, con condanna del ricorrente alle spese di lite e compensazione nulla nei confronti dell’amministrazione non costituita.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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