Termine perentorio di sei mesi per la decisione ARERA sui reclami (TAR Lombardia n. 1588 del 07.04.2026)

Principi di diritto (Massima)
Il termine di sei mesi previsto dall’art. 2.3 dell’Allegato A alla delibera ARERA n. 188/2012/E/com per l’adozione della decisione finale sul reclamo presentato contro il gestore di rete ha natura perentoria. Il procedimento volto alla condanna del gestore al pagamento dell’indennizzo rientra tra i procedimenti sanzionatori e, in assenza di una espressa qualificazione normativa, il termine di conclusione ne mutua la natura perentoria. La deliberazione adottata oltre tale termine è illegittima. La delibera non attribuisce ad ARERA né alle parti alcun potere di sospensione del termine di adozione della decisione finale, restando la proroga confinata alla sola fase istruttoria per motivate esigenze istruttorie. L’accordo delle parti sulla sospensione non sottrae il termine al sindacato di legittimità del giudice amministrativo.

Il Fatto

Un operatore attivo nelle fonti rinnovabili ha presentato al gestore del sistema di distribuzione la richiesta di connessione alla rete di un impianto di generazione solare. Dopo il preventivo, l’accettazione e la validazione del progetto di rete, il gestore ha avviato i lavori di propria competenza e successivamente li ha sospesi, ritenendo che la cabina di consegna realizzata dall’operatore dovesse essere arretrata rispetto al confine con un fondo di terzi. La connessione è stata attivata solo dopo lo spostamento della cabina.

L’operatore ha proposto reclamo ad ARERA, contestualmente al gestore, deducendo danni gravi e irreparabili. L’Autorità ha accolto il reclamo solo in parte, prescrivendo al gestore l’erogazione dell’indennizzo automatico per un ritardo di 23 giorni lavorativi. Sia il produttore sia il gestore hanno impugnato la deliberazione davanti al giudice amministrativo, con ricorsi poi riuniti. Il produttore contesta la quantificazione del ritardo; il gestore deduce il superamento del termine di sei mesi per la decisione.

La Motivazione della Corte

Il Collegio ha riunito i ricorsi, oggettivamente e soggettivamente connessi, e ha esaminato con priorità quello del gestore, perché dal suo accoglimento può derivare la sopravvenuta carenza di interesse del ricorso del produttore. Le eccezioni di inammissibilità formulate da quest’ultimo sono state ritenute infondate.

Il quadro normativo muove dall’art. 44 del d.lgs. n. 93/2011 e dall’art. 14 del d.lgs. n. 387/2003, che attribuiscono ad ARERA il potere di decidere i reclami contro i gestori e di adottare decisioni vincolanti tra le parti. La disciplina applicabile è quella della delibera n. 188/2012/E/com, nella versione vigente ratione temporis. Il Collegio richiama la giurisprudenza amministrativa sulla natura del reclamo, configurato come procedura di conciliazione e non di arbitrato, con potere decisionale circoscritto a ciò che l’Autorità può regolare.

Il nodo centrale è la natura del termine. ARERA, nel fissare in sei mesi la conclusione del procedimento, non ne ha qualificato la natura. Il Collegio dà continuità all’orientamento del Consiglio di Stato n. 6465/2023, che ha ascritto il provvedimento conclusivo del reclamo ai provvedimenti sanzionatori e ha ritenuto perentorio il relativo termine. Poiché il procedimento volto alla condanna al pagamento dell’indennizzo rientra tra i procedimenti sanzionatori, il termine di conclusione ha natura perentoria anche in assenza di espressa qualificazione.

Nel caso concreto il reclamo era stato presentato contestualmente al gestore e all’Autorità, ai sensi dell’art. 3.5 della delibera. Il dies a quo coincide con la scadenza del termine di quarantacinque giorni dalla comunicazione al gestore, non con la data di presentazione del reclamo né con quella dell’integrazione documentale, che differisce il solo termine della fase istruttoria. Il termine scadeva quindi il 15.1.2025, mentre la deliberazione è stata adottata l’8.4.2025.

Non rilevano i periodi di sospensione concordati tra le parti in sede di audizione. La delibera non attribuisce alcun potere di sospensione del termine finale, né all’Autorità né alle parti, essendo la proroga prevista dal solo art. 6.2 per la fase istruttoria. L’accordo delle parti non si sottrae al sindacato di legittimità del giudice amministrativo. Il ricorso del gestore è dunque accolto e la deliberazione annullata; il ricorso del produttore è dichiarato improcedibile per sopravvenuta carenza di interesse, restando ferma la facoltà di ripresentare il reclamo. Le spese sono compensate.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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