Ricorso collettivo inammissibile per disomogeneità delle situazioni sostanziali (TAR Veneto n. 41 del 12.01.2026)

Principi di diritto (Massima)
Nel processo amministrativo il ricorso collettivo costituisce deroga al principio per cui ogni domanda va proposta dal singolo titolare con separata azione. È pertanto inammissibile il ricorso collettivo proposto da soggetti che non facciano valere identiche situazioni sostanziali e processuali, quando non possa escludersi con certezza alcun conflitto di interessi tra le parti. La verifica va compiuta al momento dell’instaurazione del giudizio: l’inammissibilità è vizio genetico non sanabile a posteriori, neppure mediante rinuncia o sopravvenuta carenza di interesse di taluno dei ricorrenti.

Il Fatto

I ricorrenti impugnavano la deliberazione del Consiglio comunale con cui era stato approvato il secondo Piano degli interventi, nella parte relativa al quartiere di San Marco. L’atto prevedeva la chiusura del tratto finale di via San Marco, la cessione del relativo sedime a una società privata e la realizzazione di un ambito produttivo accorpato, con trasformazione del quartiere.

Nel corso del procedimento erano state presentate osservazioni: dal Comitato Tutela Quartiere San Marco, a tutela del valore storico-paesaggistico della via e della viabilità; dalla ditta proprietaria di un immobile in via San Marco, per il deprezzamento del compendio e le difficoltà di transito degli automezzi. Le osservazioni non erano state accolte. Il ricorso era proposto congiuntamente dal Comitato, dai suoi esponenti in proprio e dai titolari dell’azienda. Il Comune eccepiva il difetto di legittimazione e l’inammissibilità del ricorso collettivo; nelle more i titolari dell’azienda dichiaravano la sopravvenuta carenza di interesse per aver alienato l’immobile.

La Motivazione della Corte

Il Collegio ha accolto l’eccezione di inammissibilità del ricorso collettivo. Ha richiamato la giurisprudenza amministrativa, anche dello stesso Tribunale (TAR Veneto, II, 12 ottobre 2021, n. 1209, confermata da Cons. St. n. 5393/2025), secondo cui la proposizione contestuale dell’impugnativa da parte di più soggetti è ammessa soltanto quando i ricorrenti facciano valere identiche situazioni sostanziali e processuali e possa escludersi con certezza qualsiasi conflitto di interessi.

Nel caso concreto tali requisiti non sussistono. Il Comitato, e almeno i suoi esponenti ricorrenti in proprio, agiscono a tutela dell’interesse diffuso e superindividuale alla conservazione dei valori storico-artistici del quartiere e della viabilità locale. I titolari dell’azienda agiscono invece per evitare il deprezzamento del proprio compendio immobiliare: fanno valere un interesse proprio di natura squisitamente patrimoniale. Le posizioni sostanziali sono quindi disomogenee.

La disomogeneità si riflette sul piano processuale. Essa impone al Collegio accertamenti differenziati sulla sussistenza delle condizioni dell’azione in capo ai singoli ricorrenti, con possibilità di esiti diversificati della lite e grave nocumento alla funzionalità del processo, fino a vanificare la ratio di semplificazione sottesa al ricorso collettivo.

Non rileva la sopravvenuta carenza di interesse dichiarata dai titolari dell’azienda, perché intervenuta dopo l’instaurazione del giudizio, momento al quale va rapportato il giudizio di ammissibilità. L’inammissibilità è vizio genetico non sanabile a posteriori: è stato richiamato il principio per cui il ricorso collettivo privo di identità delle situazioni sostanziali e processuali non è sanabile neppure con la rinuncia di taluno dei ricorrenti (TAR Calabria, II, 21 febbraio 2018, n. 512). Il ricorso è stato pertanto dichiarato inammissibile, con compensazione delle spese in ragione della peculiarità della vicenda e della definizione in rito.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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