Rinvio dell’udienza per motivi aggiunti e nullità della sentenza di primo grado (Cons. Stato n. 6077 del 24.07.2026)
Principi di diritto (Massima)
La parte che, in vista dell’udienza di discussione, dichiari di voler impugnare atti sopravvenuti mediante motivi aggiunti ha diritto al rinvio della trattazione, vertendosi in una fattispecie che incide direttamente sul diritto di difesa. Il giudice non può negare il differimento fondandosi sul carattere eccezionale dell’istituto, né può delibare motivi non ancora depositati qualificandoli come ictu oculi inammissibili. La lesione del diritto di difesa determina la nullità della sentenza e la rimessione della causa al primo giudice ai sensi dell’art. 105, comma 1, c.p.a.. Parimenti erronea è la declaratoria di irricevibilità dell’azione risarcitoria autonoma fondata sulla conoscenza dell’atto da parte del difensore, che non prova la piena conoscenza della parte rappresentata e non fa decorrere il termine decadenziale.
Il Fatto
Una società, in proprio e quale mandataria di un raggruppamento temporaneo, ha agito per ottenere dalla Provincia il risarcimento dei danni quantificati in circa 1,36 milioni di euro, previa declaratoria di illegittimità dell’atto di sottomissione del 24 maggio 2024, della presupposta perizia suppletiva e di variante e della determina con cui i lavori di riqualificazione di una strada a scorrimento veloce erano stati aggiudicati all’impresa subentrata.
Il TAR ha respinto l’istanza di rinvio formulata per proporre motivi aggiunti avverso la comunicazione con cui la Provincia aveva informato dell’approvazione di una seconda perizia di variante, ha qualificato la domanda come azione risarcitoria autonoma e l’ha dichiarata irricevibile per tardività, assumendo che il danno derivasse dalla determina conosciuta dal difensore fin dal deposito nel parallelo giudizio civile. La società ha appellato, deducendo la violazione del diritto di difesa e l’erroneità della decorrenza del termine.
La Motivazione della Corte
Il Collegio richiama la giurisprudenza consolidata secondo cui non esiste un diritto soggettivo al rinvio della discussione: la parte può illustrare le ragioni del differimento, ma la decisione sui tempi spetta al giudice. Il rinvio diviene però doveroso in presenza di situazioni particolarissime che incidono direttamente sul diritto di difesa, tra cui il caso in cui, per effetto di produzioni documentali dell’amministrazione, occorra riconoscere alla parte il termine per proporre motivi aggiunti.
Nel caso concreto l’appellante non aveva avanzato una richiesta generica, ma aveva dichiarato espressamente di voler impugnare la comunicazione relativa all’approvazione della seconda perizia di variante. Il TAR ha negato il rinvio senza avvedersi di versare in una delle fattispecie che ledono il diritto di difesa.
Il giudice di primo grado ha inoltre proceduto a una delibazione dei motivi aggiunti non ancora depositati, qualificandoli come inammissibili perché relativi ad atti della fase esecutiva e perché accessivi a un ricorso principale a sua volta inammissibile. La motivazione è contraddittoria: il ricorso principale non è stato dichiarato inammissibile, ma irricevibile per tardività, dopo essere stato qualificato come azione risarcitoria autonoma.
Anche la declaratoria di tardività è erronea. Secondo la costante giurisprudenza del Consiglio di Stato, la conoscenza dell’atto da parte del difensore non vale come prova della piena conoscenza della parte rappresentata e non fa decorrere il dies a quo del termine decadenziale. Il TAR avrebbe dovuto considerare l’acquisizione di copia dei documenti in data 14 agosto 2024, a seguito di istanza di accesso civico generalizzato, e quelli ottenuti in forza della sentenza del medesimo TAR dell’11 novembre 2024.
Per tali ragioni la sentenza è annullata con rimessione al primo giudice, in conformità all’art. 105, comma 1, c.p.a., come interpretato dalle pronunce dell’Adunanza plenaria n. 16 del 2024 e n. 10 del 2025. Le spese seguono la soccombenza.
Nota della Redazione
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