La revoca di un incarico dirigenziale per ragioni organizzative non è inadempimento contrattuale (TAR Abruzzo n. 175 del 13.07.2026)
Principi di diritto (Massima)
La revoca di un incarico conferito a un funzionario della Polizia Penitenziaria, disposta per preminenti ragioni oggettive di interesse pubblico connesse a gravi problematiche organizzative e di sicurezza dell’istituto di pena, non integra un inadempimento contrattuale né una sanzione disciplinare mascherata, ma costituisce una legittima misura organizzativa dell’Amministrazione. La mancata emissione di un nuovo avviso di avvio del procedimento, in presenza di un procedimento di revoca già pendente, non lede le garanzie partecipative del privato qualora questi sia stato personalmente sentito nell’ambito di una successiva ispezione. Il requisito del periculum in mora, ai fini della tutela cautelare, deve ritenersi insussistente quando la reintegrazione nell’incarico sia comunque possibile in caso di esito favorevole del giudizio di merito.
Il Fatto
La ricorrente, funzionario della Polizia Penitenziaria, era stata incaricata di Comandante del Reparto di Polizia Penitenziaria della Casa Circondariale di -OMISSIS-. Con provvedimento del 4 maggio 2026, l’Amministrazione penitenziaria disponeva la revoca dell’incarico e la sua assegnazione provvisoria presso il Provveditorato Regionale per il Lazio, Abruzzo e Molise, a seguito di una prima ispezione che aveva evidenziato gravi problematiche organizzative e di sicurezza dell’istituto.
Avviato il procedimento di revoca, la ricorrente veniva nuovamente sentita nel corso di una seconda ispezione svoltasi nei giorni 26 e 27 marzo 2026. Con il ricorso, la stessa chiedeva l’annullamento, previa sospensione dell’efficacia, del provvedimento di revoca e dei relativi atti presupposti, contestando la natura provvedimentale della revoca stessa e qualificandola come inadempimento contrattuale e come sanzione disciplinare mascherata, nonché deducendo la violazione delle garanzie partecipative per la mancata emissione di un nuovo avviso di avvio del procedimento.
La Motivazione della Corte
Il TAR Abruzzo, in sede di delibazione sommaria propria della fase cautelare, ha ritenuto insussistente il fumus boni iuris del ricorso. Quanto al primo motivo, il Collegio ha escluso che la revoca possa essere qualificata come inadempimento contrattuale, atteso che il provvedimento impugnato affonda le proprie ragioni in preminenti esigenze di interesse pubblico, riconducibili alle gravi problematiche organizzative e di sicurezza emerse in occasione dell’ispezione carceraria.
Con riferimento alla dedotta lesione delle garanzie partecipative, il Tribunale ha rilevato come la mancata adozione di un nuovo provvedimento di avvio del procedimento, dopo la seconda ispezione, non abbia determinato alcuna compressione dei diritti partecipativi della ricorrente. In pendenza del procedimento già instaurato, infatti, la stessa era stata personalmente ascoltata dagli ispettori nel corso della seconda ispezione, avendo così la concreta possibilità di rappresentare le proprie osservazioni e difese.
Quanto alla natura del trasferimento disposto in via consequenziale, il Collegio ne ha escluso la natura di provvedimento disciplinare mascherato. La misura, come espressamente attestato nel provvedimento impugnato, è stata adottata per “ristabilire un adeguato clima organizzativo e gestionale del reparto di Polizia Penitenziaria”, configurandosi pertanto come una scelta organizzativa dell’Amministrazione, legittimamente rimessa alla sua discrezionalità.
Infine, sotto il profilo del periculum in mora, il Tribunale ne ha escluso la sussistenza nel bilanciamento degli opposti interessi. L’assegnazione della ricorrente ad altro incarico non determina, infatti, un pregiudizio irreparabile, atteso che, in caso di esito favorevole del ricorso nel merito, la stessa potrebbe comunque essere reintegrata nel precedente ruolo. Alla luce di tali motivazioni, la domanda cautelare è stata respinta e le spese della fase compensate.
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Nota della Redazione
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