La prova di efficienza fisica nei concorsi pubblici: cronometraggio manuale e onere della prova (TAR Puglia n. 198 del 16.04.2026)
Principi di diritto (Massima)
Nel giudizio cautelare avverso l’esclusione da un concorso pubblico per il mancato superamento della prova di efficienza fisica, grava sul candidato l’onere di allegare e fornire principi di prova in ordine al malfunzionamento del sistema di cronometraggio o alla violazione del bando di gara. L’Amministrazione resistente può legittimamente fare affidamento sul cronometraggio manuale effettuato da giudici FIDAL con cronometri professionali, purché la procedura di start e la metodologia di rilevamento dei tempi siano documentate e conformi alle regole tecniche di riferimento. La mera allegazione di uno scostamento di pochi decimi di secondo, non supportata da elementi concreti, non è sufficiente a integrare il requisito del fumus boni iuris ai fini della sospensione del provvedimento di esclusione.
Il Fatto
Una candidata veniva esclusa dal concorso pubblico per l’assunzione di un Agente di Polizia Locale indetto dal Comune di Squinzano, a causa del mancato superamento della prova di efficienza fisica. La ricorrente aveva totalizzato un tempo di 18 secondi e due decimi, superando di due decimi il limite massimo previsto dal bando. La prova era stata cronometrata manualmente da tre cronometristi, sotto la supervisione di giudici FIDAL, con la partenza avviata tramite fischietto e non con la pistola da starter. La candidata impugnava l’esclusione, la graduatoria finale e gli atti concorsuali, chiedendo la sospensione cautelare degli effetti del provvedimento di esclusione e deducendo un presunto malfunzionamento del sistema di cronometraggio.
La Motivazione della Corte
Il TAR Puglia, Sezione Terza di Lecce, ha respinto l’istanza cautelare ritenendo che il ricorso non fosse assistito dal requisito del fumus boni iuris. In primo luogo, il Collegio ha rilevato come parte ricorrente non avesse fornito alcun principio di prova circa il dedotto malfunzionamento del sistema di cronometraggio, né dimostrato una violazione delle prescrizioni del bando di gara.
L’Amministrazione comunale, dal canto suo, aveva documentato la correttezza della procedura seguita: il giudice di partenza aveva avviato la gara tramite l’ausilio di un fischietto e l’impulso manuale di avvio dei cronometri era stato dato in corrispondenza della percezione del suono. Il TAR ha osservato che tale procedura, basata sulla percezione del suono (343 m/s) anziché sulla propagazione della luce (299.792.458 m/s) propria della pistola da starter, aveva semmai vantaggiato la ricorrente, poiché l’utilizzo della “vampa” avrebbe prodotto un tempo rilevato ancora più elevato.
Quanto alla metodologia di rilevamento, i giudici avevano calcolato il tempo di percorrenza di ciascun atleta mediante il confronto dei tempi rilevati dai tre cronometristi, tutti dotati di cronometri manuali professionali con precisione al decimo di secondo e con lunga esperienza in manifestazioni sportive. Il Collegio ha evidenziato che la professionalità dei cronometristi non era stata contestata e che, per determinare un errore nel tempo attribuito, sarebbe stato necessario che almeno un cronometrista avesse rilevato un tempo inferiore ai 18 secondi, discostandosi dagli altri due di almeno tre decimi di secondo: circostanza non verificatasi.
Infine, il TAR ha precisato che l’utilizzo di un sistema di cronometraggio omologato, comunque non previsto dalla lex concorsualis, sarebbe stato utile per il riscontro di scostamenti di un centesimo di secondo, ma nella specie lo sforamento era di due decimi, rendendo il margine di errore ampiamente superato. Sulla base di tali considerazioni, la domanda cautelare è stata respinta con compensazione delle spese della fase.
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Nota della Redazione
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