Il mancato superamento del tetto di spesa è fatto costitutivo a carico dell’ASL (Cass. civ. Sez. 1 n. 14242 del 14.05.2026)
Principi di diritto (Massima)
Il mancato superamento del tetto di spesa, fissato secondo le norme di legge e nei modi da esse previsti, non integra un fatto costitutivo della pretesa creditoria della struttura sanitaria accreditata, la cui prova deve essere posta a carico della parte creditrice. L’avvenuto superamento del tetto di spesa rileva, invece, come fatto impeditivo, con conseguente onere della prova a carico della parte debitrice, ossia dell’azienda sanitaria locale. Le prestazioni sanitarie erogate dalle strutture private accreditate con il S.S.N. in base a un contratto accessivo all’accreditamento concluso in forma scritta con la P.A. rientrano nella nozione di transazione commerciale, con conseguente applicabilità degli interessi moratori previsti dal d.lgs. n. 231/2002. La mancata deduzione in appello di una specifica doglianza avverso una statuizione minima della sentenza di primo grado, costituita dalla sequenza fatto, norma ed effetto, determina la formazione di un giudicato interno sulla questione.
Il Fatto
Una società, poi confluita per fusione in altra azienda, otteneva dal Tribunale di Napoli un decreto ingiuntivo per il pagamento del residuo corrispettivo delle prestazioni sanitarie rese nel settembre 2014 agli assistiti dell’ASL Napoli 1 Centro. L’azienda sanitaria proponeva opposizione, sostenendo che il tetto di spesa era stato superato il 24 settembre 2014 e che, pertanto, le prestazioni successive non erano remunerabili; deduceva inoltre di aver proceduto alla trattenuta tramite nota di debito per regressione tariffaria.
Il Tribunale respingeva l’opposizione ma revocava il decreto ingiuntivo per una diversa formulazione degli interessi, condannando l’ASL al pagamento della somma. La Corte d’appello di Napoli rigettava il gravame proposto dall’azienda sanitaria, che impugnava la sentenza per cassazione con tre motivi, incentrati rispettivamente sulla violazione delle regole sull’onere probatorio in tema di tetto di spesa, sull’applicabilità degli interessi di mora e sulla efficacia retroattiva del contratto stipulato per l’anno 2014.
La Motivazione della Corte
La Corte di cassazione ha preliminarmente rilevato che la censura concernente la violazione degli artt. 115 e 116 cod. proc. civ. non può essere posta per una erronea valutazione del materiale istruttorio, ma solo qualora si alleghi che il giudice abbia posto a base della decisione prove non dedotte o abbia disatteso prove legali. Con riguardo all’onere della prova, il Collegio ha condiviso l’orientamento secondo cui il mancato superamento del tetto di spesa non integra un fatto costitutivo della pretesa creditoria, mentre il suo avvenuto superamento rileva come fatto impeditivo, il cui onere probatorio grava sull’ASL debitrice ex art. 2697 cod. civ..
Nel caso di specie, la Corte territoriale aveva accertato che la comunicazione di superamento indicava una data presuntiva (30 settembre 2014) successiva a quella dell’effettivo sforamento (24 settembre 2014) e che l’ASL non aveva applicato la procedura di regressione tariffaria prevista dal contratto, limitandosi all’emissione di una nota di debito. La doglianza dell’azienda sanitaria è stata pertanto ritenuta una censura di merito, volta a contestare l’accertamento fattuale compiuto dai giudici di appello.
Quanto agli interessi moratori, la Corte ha richiamato il principio affermato dalle Sezioni Unite n. 35092 del 2023, secondo cui le prestazioni sanitarie rese dalle strutture private accreditate con il S.S.N. in base a un contratto concluso con la P.A. rientrano nella nozione di transazione commerciale, con conseguente applicabilità del d.lgs. n. 231/2002. Il corrispondente motivo di ricorso è stato dichiarato inammissibile per difetto di argomenti idonei a disattendere il consolidato orientamento.
Infine, la Corte ha rilevato che sulla questione dell’efficacia retroattiva del contratto stipulato per le prestazioni rese nel 2014 si era formato un giudicato interno. La sentenza di primo grado conteneva, infatti, una statuizione minima sulla validità del contratto, suscettibile di acquisire autonoma efficacia decisoria, che l’ASL non aveva specificamente impugnato in appello. Il terzo motivo è stato pertanto dichiarato inammissibile, con correzione della motivazione della pronuncia impugnata ai sensi dell’art. 384, ultimo comma, cod. proc. civ.
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Nota della Redazione
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