Diniego di cittadinanza e fatti depenalizzati nel giudizio di affidabilità (Cons. Stato n. 6016 del 22.07.2026)
Principi di diritto (Massima)
In materia di concessione della cittadinanza italiana, la sopravvenuta depenalizzazione della fattispecie di omesso versamento delle ritenute previdenziali e la conseguente revoca della sentenza di patteggiamento non precludono all’Amministrazione di valutare il fatto storico sottostante nel giudizio ampiamente discrezionale di integrazione e affidabilità. Il giudizio non accerta la responsabilità penale, ma verifica l’interesse pubblico al definitivo inserimento nella comunità nazionale, sicché possono essere valorizzati anche fatti non sfociati in accertamenti irrevocabili, purché usati come elementi sintomatici e non come prova di reato. L’Amministrazione non è tenuta a sospendere il procedimento in attesa della definizione del giudizio penale pendente, potendo decidere sulla base del complesso delle risultanze disponibili.
Il Fatto
Il ricorrente presenta domanda di cittadinanza italiana ai sensi dell’art. 9 della legge n. 91 del 1992. Nel corso dell’istruttoria il Ministero dell’Interno comunica i motivi ostativi ai sensi dell’art. 10-bis della legge n. 241 del 1990, richiamando una sentenza di applicazione della pena su richiesta delle parti per omesso versamento di ritenute previdenziali, divenuta irrevocabile, oltre a una notizia di reato per guida senza patente e a un’iscrizione per associazione per delinquere e falsità ideologica.
L’interessato replica deducendo la successiva depenalizzazione del reato contributivo, l’esiguità dell’importo non versato, l’irrilevanza della guida senza patente e la pendenza del procedimento penale per le altre contestazioni, chiedendo la sospensione del procedimento amministrativo. Il Ministero respinge l’istanza. Il TAR Lazio rigetta il ricorso e l’interessato appella.
La Motivazione della Corte
Il Consiglio di Stato conferma la sentenza di primo grado e respinge l’appello. Quanto al primo motivo, il giudice amministrativo ritiene che la depenalizzazione e la revoca della sentenza di patteggiamento non impediscano di considerare il fatto storico nell’ambito del giudizio prognostico sulla cittadinanza. Il provvedimento, infatti, non attribuisce rilievo ostativo alla mera esistenza di una condanna irrevocabile, ma alla condotta concretamente tenuta, sintomatica di una non piena adesione ai doveri di solidarietà economica e sociale.
La modesta entità dell’omissione e la depenalizzazione costituiscono profili ponderabili nel bilanciamento complessivo, ma il fatto conserva rilievo storico quale indice di un comportamento non conforme agli obblighi dell’imprenditore. Il giudizio di cittadinanza non mira ad accertare la responsabilità penale, bensì a verificare, in via ampiamente discrezionale, l’esistenza di un interesse pubblico all’inserimento definitivo.
Quanto al secondo motivo, il diniego non si fonda esclusivamente sulla vicenda contributiva. La valutazione ministeriale trova ulteriore supporto nelle altre risultanze emerse nel preavviso di rigetto, tra cui l’iscrizione per associazione per delinquere e falsità ideologica. Tali vicende, pur non tradotte in condanne definitive, possono essere valorizzate come elementi sintomatici dell’affidabilità del richiedente, non come prova di reato.
Il Consiglio di Stato esclude che l’Amministrazione abbia omesso di considerare il lungo soggiorno in Italia, l’inserimento lavorativo e il radicamento familiare. Il contraddittorio procedimentale è stato instaurato e le osservazioni sono state esaminate. Il giudizio conclusivo tiene conto del complessivo quadro istruttorio e non è riconducibile a una considerazione atomistica del singolo episodio.
L’appello non contiene censure specifiche sulla rilevanza delle ulteriori risultanze, limitandosi a negare l’esistenza di altre condanne. Le circostanze favorevoli, pur indicative di un apprezzabile inserimento sociale, non rendono manifestamente illogica la valutazione amministrativa, che ha ritenuto prevalente l’esigenza di prudenza. Infine, l’Amministrazione non era obbligata a sospendere il procedimento in attesa della definizione del giudizio penale, avendo il giudizio di cittadinanza natura autonoma. Le spese sono compensate.
Nota della Redazione
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